Inammissibilità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione Viene Respinto
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso, un esito processuale che impedisce l’esame nel merito di un’impugnazione. Il caso riguarda un imputato che si era rivolto alla Suprema Corte per contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Vediamo insieme perché i giudici hanno ritenuto i suoi motivi non meritevoli di accoglimento.
I Fatti del Caso
L’imputato aveva proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. I punti centrali della sua impugnazione erano due: da un lato, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall’altro, contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena. La sua difesa si basava su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte territoriale.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, li ha ritenuti entrambi inammissibili per la loro genericità e manifesta infondatezza. Questo significa che le argomentazioni dell’imputato non solo erano deboli, ma non possedevano nemmeno i requisiti minimi per essere discusse nel merito. Analizziamo i due punti separatamente.
Il Primo Motivo: Le Circostanze Attenuanti Generiche
La difesa chiedeva una riduzione di pena tramite le attenuanti generiche. Tuttavia, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano evidenziato l’assenza di qualsiasi elemento positivo a favore dell’imputato. In particolare, è stato sottolineato che l’uomo non aveva mostrato alcuna forma di ravvedimento per le sue azioni. Inoltre, la condotta era stata perpetrata ai danni di una persona particolarmente vulnerabile e non vi era stata la restituzione di quanto sottratto (nello specifico, delle carte di credito). Questi elementi hanno reso la richiesta di attenuanti manifestamente infondata.
Il Secondo Motivo: La Sospensione Condizionale della Pena
Anche la richiesta di sospensione condizionale della pena è stata rigettata. La motivazione, in questo caso, era ancora più netta e basata su un dato oggettivo. La legge prevede dei limiti precisi per la concessione di tale beneficio. La Corte ha rilevato che l’imputato aveva già riportato una condanna precedente a una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. Una condanna di tale entità è ostativa, cioè impedisce per legge la possibilità di godere della sospensione condizionale, rendendo il motivo di ricorso privo di qualsiasi fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda sul principio che un ricorso, per essere esaminato, deve essere specifico e non manifestamente infondato. Nel caso di specie, le argomentazioni dell’appellante erano state giudicate aspecifiche perché non contestavano efficacemente le ragioni logico-giuridiche della sentenza impugnata. Erano, inoltre, manifestamente infondate perché si scontravano con evidenze chiare: la mancanza di ravvedimento da un lato e un precedente penale ostativo dall’altro. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale del nostro sistema processuale: non è sufficiente presentare un ricorso, ma è necessario che questo sia supportato da motivi validi, specifici e giuridicamente sostenibili. L’inammissibilità del ricorso non è solo un esito tecnico, ma la conseguenza di una difesa che non riesce a scalfire la solidità della decisione precedente. Per i cittadini, ciò significa che l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, richiede argomentazioni rigorose che vadano oltre la semplice contestazione della sentenza, pena il rigetto in via preliminare e l’addebito di ulteriori spese.
Perché la Corte ha negato le circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha negato le attenuanti perché non ha riscontrato alcun elemento positivo apprezzabile. Nello specifico, l’imputato non aveva mostrato alcuna forma di ravvedimento, aveva agito ai danni di un soggetto particolarmente vulnerabile e non aveva restituito le carte di credito sottratte.
Per quale motivo è stata respinta la richiesta di sospensione condizionale della pena?
La richiesta è stata respinta perché l’imputato aveva già riportato una precedente condanna a una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. Tale precedente penale è ostativo, ovvero impedisce per legge la concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché è privo dei requisiti richiesti dalla legge. In questo caso, i motivi sono stati giudicati aspecifici (non indicavano chiaramente l’errore del giudice precedente) e manifestamente infondati (palesemente privi di fondamento giuridico).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9524 Anno 2024
I
V
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDIERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di discussione in data 05/02/2024, quest’ultima non scrutinabile per t d proposizione, di NOME COGNOME;
ritenuto che, con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motiv relazione al mancato riconoscimento delle circostanze atl:enuanti generiche: il motivo è aspeci manifestamente infondato avuto riguardo alle ragioni indicate a pag. 5 (“non si ravvisa alcun elemento positivamente apprezzabile … non avendo l’imputato mostrato alcuna forma di ravvedimento e tenu conto sua delle modalità della condotta perpetrata ai danni di soggetto particolarmente vulnerabi della mancata restituzione delle carte di credito”);
ritenuto che, con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motiva relazione al diniego di riconoscimento della sospensione condizionale della pena: il motivo è aspeci manifestamente infondato avuto riguardo alle ragioni indicate a pag. 5 (“l’imputato non può godere della sospensione condizionale, avendo riportato una condanna ad una pena di anni quattro e mesi sei reclusione …”);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del rico tenuto conto dei profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente