Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza n. 22402 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti processuali, in particolare sul ricorso per Cassazione. La decisione ribadisce un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, i motivi devono essere specifici, dettagliati e confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dai ricorsi presentati da due individui avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Entrambi i ricorrenti lamentavano, quale unico motivo, la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale.
Il Motivo del Ricorso: La Richiesta di Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
L’unico motivo dedotto, comune ad entrambi i ricorsi, si concentrava sulla presunta erroneità della Corte territoriale nel non riconoscere la particolare tenuità del fatto. Questa norma permette al giudice di non procedere alla condanna quando l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, risulta minima. I ricorrenti sostenevano che, nel loro caso, sussistessero tutti i presupposti per l’applicazione di tale beneficio.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi della Decisione
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto le doglianze senza entrare nel merito della questione. La decisione si è fondata su un vizio procedurale dirimente: la genericità e la manifesta infondatezza dei ricorsi. La Suprema Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già dichiarato inammissibili le conclusioni su quel punto proprio per la loro genericità. I ricorsi presentati in Cassazione, invece di contestare specificamente tale valutazione, si sono limitati a riproporre la questione in termini astratti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito che un ricorso per Cassazione, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una mera ripetizione di argomenti generici. È necessario che l’atto si confronti puntualmente con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno specificato quali parametri dell’art. 131-bis la Corte d’Appello avrebbe erroneamente disapplicato né hanno argomentato sul perché la valutazione di genericità del giudice di merito fosse sbagliata. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Suprema Corte valutare la fondatezza della censura, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale della specificità dei motivi di ricorso in Cassazione. Non è sufficiente lamentare un’errata applicazione della legge, ma è indispensabile articolare una critica circostanziata e puntuale che demolisca, sul piano logico-giuridico, le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare. Un ricorso generico è destinato all’insuccesso e comporta significative conseguenze economiche per chi lo propone, trasformando un tentativo di difesa in un’ulteriore sanzione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché privi di concreta specificità e manifestamente infondati. I ricorrenti non hanno specificato quali parametri dell’art. 131-bis c.p. la Corte d’Appello avrebbe disapplicato, limitandosi a una contestazione generica che non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale dei ricorrenti?
L’unico argomento sollevato era la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, ciascun ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dai difensori di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo dedotto, comune ad entrambi i ricorsi e sostanzialmente sovrapponibile, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è privo d concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato (pg.5) emerge che le conclusioni sul punto sono “inammissibili per la genericità delle stesse”;
rilevato, pertanto, che i ricorsi, che non si confrontano con tale dato e che non specificano quali parametri la Corte avrebbe disapplicato, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.