Inammissibilità ricorso cassazione: la conferma della condanna per stupefacenti
L’inammissibilità ricorso cassazione rappresenta un limite invalicabile per chi tenta di rimettere in discussione i fatti già accertati nei gradi di merito senza apportare critiche specifiche e fondate. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito che il ricorso di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio, specialmente in materia di reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.
I fatti e il contesto processuale
La vicenda trae origine da un controllo di polizia effettuato nel 2013, che aveva portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti durante un trasporto. L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per concorso nel reato di traffico di droga. La difesa aveva proposto ricorso lamentando vizi nella determinazione della responsabilità e nel trattamento sanzionatorio, chiedendo in particolare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Suprema Corte
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze presentate erano meramente riproduttive di quanto già esposto dinanzi alla Corte d’Appello. Quando i motivi di ricorso non si confrontano direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limitano a una critica generica, scatta inevitabilmente la sanzione dell’inammissibilità.
Analisi del trattamento sanzionatorio
Un punto centrale della decisione riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha confermato che il giudice di merito ha correttamente valutato le modalità del fatto e l’entità del coinvolgimento dell’imputato, giudicato non marginale. In assenza di elementi positivi che dimostrino una mancanza di pericolosità sociale, il giudice non è tenuto a concedere riduzioni di pena, potendo basare il proprio convincimento sulla gravità oggettiva della condotta.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si poggiano sulla manifesta infondatezza e sulla genericità dei motivi di ricorso. I giudici hanno sottolineato come la responsabilità dell’imputato fosse stata solidamente accertata attraverso le dichiarazioni di testimoni e i riscontri oggettivi dei controlli di polizia. La sentenza di merito è stata ritenuta immune da vizi logici o giuridici, avendo valorizzato correttamente il contributo attivo del ricorrente nel trasporto della droga. Inoltre, la determinazione della pena è stata considerata proporzionata, poiché la difesa non ha saputo indicare elementi di segno positivo tali da giustificare un trattamento più mite.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che l’inammissibilità ricorso cassazione è la conseguenza diretta di una strategia difensiva che non rispetta il principio di specificità dei motivi. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento evidenzia l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare reali errori di diritto, piuttosto che tentare una generica revisione dei fatti già giudicati.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, non specifici o se si limitano a ripetere argomenti già respinti nei precedenti gradi di giudizio senza contestare le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa serve per ottenere le attenuanti generiche?
È necessario che la difesa presenti elementi positivi che dimostrino una ridotta pericolosità sociale o una condotta meritevole di particolare indulgenza, non essendo sufficiente la sola incensuratezza.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49105 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49105 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di appello di Venezia
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del contributo dell’imputato, il dato risultante dall dichiarazioni rese da NOME e dal NOME e le risultanze del controllo di Polizia del 25 settembre 2013 che conduceva al rinvenimento dello stupefacente in occasione del trasporto.
Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di positivi elementi apprezzabili come significativi della mancanza di pericolosità sociale, correttamente il giudice del merito ha valorizzato le concrete modalità del fatto e le concrete modalità del coinvolgimento dell’imputato, affatto di scarsa importanza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023