Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48626 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48626 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata in relazione alla tempestività della querela; pg.12 in relazione al materiale probatorio ed alla mancata audizione della persona offesa e citazione dei testi indicati dalla difesa; pg.12 in ordine alle ragioni di diniego delle generiche);
tenuto conto peraltro che i predetti motivi sono prevalentemente costituti da mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere un’inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
osservato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
dato atto che è stata depositata memoria con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso ripetendo argomenti difensivi già formulati ma senza aggiunger alcuna novità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/09/2023 Il Co GLYPH Estensore