Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8955 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8955 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di COGNOME
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione delle attenuanti generiche e, più in generale, all’art. 133 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta anche privo di specificità, non essendo connotato da un effettivo confronto con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base del diniego delle suddette attenuanti (si veda pag. 7, ove si è sottolineata la mancanza di elementi positivamente valorizzabili e, in particolare, le modalità di esecuzione della condotta, l’efficace e determinante apporto concorsuale dato dall’imputato all’azione e il rilievo dei suoi precedenti in atti);
che, dunque, i giudici di appello hanno congruamente assolto all’onere argomentativo sul punto, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo e anche sulla base dei soli precedenti penali a carico dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 110 cod. pen., risulta reiterativ di profili di censura già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con lineare e logica motivazione (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è descritta l’indubbia rilevanza dell’apporto dato dall’odierno ricorrente alla realizzazione del reato), cosicché gli stessi devono aspecifici e meramente apparenti;
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., in relazione all’attendibilità della person offesa, non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto, oltre che anch’esso riproduttivo di doglianze già prospettate in sede di appello e già motivatamente respinte dai giudici di appello, risulta volto a prefigurare un diverso giudizio d rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, estraneo al perimetro valutativo e cognitivo del sindacato di legittimità;
che, in particolare, giova sottolineare come ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte, in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in ta senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALECOGNOME, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01), condizione non riscontrata nel caso di specie (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è evidenziata la linearità e affidabilità della ricostruzione resa dalla persona offesa, corroborata dalle emergenze documentali, dalle deposizioni testimoniali e dal contenuto delle captazioni in atti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.