Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45455 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45455 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 22/9/2022, ha revocato la misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato e ha confermato nel resto la condanna ad anni quattro ed euro 12.000,00 di multa nei confronti di COGNOME, in relazione ai delitti di cui agli artt. 2, e 7 e 4 L. 895/1967;
Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti si sensi dell’art. 5 L. 895/1967, all’applicazione della recidiva e al giudizio di bilanciamento delle circostanze;
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito, con il riferimento al fatto che si trattasse di armi diverse, una un TARGA_VEICOLO, ha dato adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l’atto di appello;
Rilevato che le doglienze oggetto del secondo e del terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto il giudice di merito, con il riferimento alle ripetute condanne e alla gravità delle condotte ha dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito quanto all’applicazione de criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. così che una diversa valutazione circa la congruità della pena non è consentita in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818);
Ritenuto pertanto che il ‘ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023