Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9482 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9482 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a VIZZOLO PREDABISSI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; Letta la memoria del difensore del ricorrente;
Letta la memoria delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, con allegata nota spese;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la eccessività della pena anche in relazione al trattamento di altri coimputati), Ł reiterativo e manifestamente infondato, poichØ la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., restando esclusa in questa sede ogni censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. pp. 3-4, ove si condividono le considerazioni del primo giudice in merito ai diversi ruoli dei vari concorrenti, alla particolare gravità del fatto, professionalmente pianificato, e alla spiccata capacità a delinquere conseguentemente desumibile);
ritenuto che il secondo motivo non Ł consentito, non essendo impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
che consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta.
Ord. n. sez. 3600/2026
CC – 03/03/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME