Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Fine del Processo e le Conseguenze
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza le severe conseguenze legate all’inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questo provvedimento offre un chiaro esempio di come un appello, se fondato su motivi che mirano a una rivalutazione dei fatti, sia destinato non solo al rigetto, ma anche a precludere l’applicazione di istituti favorevoli all’imputato, come la prescrizione. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione cruciale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze per un reato previsto dall’articolo 674 del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile, ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di doglianza:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. L’eccessività della pena detentiva applicata, a suo dire sproporzionata rispetto alla possibilità di irrogare una sola sanzione pecuniaria.
3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Questi motivi, sebbene apparentemente volti a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, nascondevano una debolezza fatale dal punto di vista procedurale.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il cuore della decisione risiede in un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica o assente.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che tutti e tre i motivi del ricorso erano volti a criticare le conclusioni della Corte d’Appello sulla gravità della condotta, sulla sua non occasionalità e sull’assenza di elementi positivi per la concessione delle attenuanti. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva fornito una giustificazione logica e sufficiente per le sue decisioni, sottolineando anche le modalità intimidatorie del comportamento dell’imputato. Pertanto, il ricorso si risolveva in una richiesta, non consentita, di una nuova valutazione dei fatti.
L’Effetto Bloccante dell’Inammissibilità sulla Prescrizione
Un aspetto di fondamentale importanza pratica trattato nell’ordinanza riguarda il rapporto tra l’inammissibilità del ricorso in Cassazione e la prescrizione del reato. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato delle Sezioni Unite: l’inammissibilità originaria del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, il giudice di legittimità non può rilevare e dichiarare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che siano maturate successivamente alla sentenza di secondo grado. In parole semplici, un ricorso ‘nato male’ non permette di beneficiare del tempo che passa.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, risarcisce l’amministrazione della giustizia per aver dovuto gestire un’impugnazione infondata; dall’altro, funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi dilatori o palesemente destinati al fallimento. La decisione, quindi, non solo conferma la condanna, ma aggiunge un ulteriore onere economico, chiudendo definitivamente ogni possibilità di revisione del verdetto.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non denunciavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della gravità della condotta, un’attività che non è permessa alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello ma il ricorso è inammissibile?
Secondo la Corte, l’inammissibilità originaria del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale. Di conseguenza, la Corte non può prendere in considerazione e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata dopo la decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46399 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46399 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 25/10/1998
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che tutti e tre i motivi ai quali è stato affidato il ricorso present nell’interesse di NOME COGNOMEdichiarato responsabile del reato di cui all’art. 674 cod. pen.), mediante i quali sono stati denunciati vizi della motivazione, con riferimento al diniego della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particola tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., alla eccessività della applicazione d pena detentiva in luogo della sola pena pecuniaria e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, essendo tutti volti a censurare sul piano delle valutazioni di merito le considerazioni di gravità della condotta, di no occasionalità della stessa e di assenza di elementi idonei a consentire di riconoscere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, considerazioni che sono state giustificate sufficientemente e in modo non manifestamente illogico dalla Corte d’appello che, nel disattendere gli analoghi motivi di gravame (sostanzialmente riproposti con il ricorso per cassazione senza significativi elementi di novità), ha sottolineato la gravità dell condotta, caratterizzata anche da modalità intimidatorie, e la sua non occasionalità: si tratta di motivazione idonea a disattendere le richieste formulate dall’imputato con l’atto di gravame, essendo stati sottolineati gli aspetti di gravità della condotta posti fondamento del rigetto delle richieste dell’imputato, argomenti che sono stati criticat esclusivamente sul piano valutativo, in particolare della considerazione della gravità della condotta, dunque in modo non consentito in questa sede di legittimità.
Considerato che l’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo dell eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, COGNOME, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, COGNOME, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, COGNOME, Rv. 268966).
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente