Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando e Perché Viene Dichiarato
L’inammissibilità ricorso Cassazione è una delle questioni procedurali più rilevanti nel processo penale, poiché preclude l’esame nel merito delle censure mosse contro una sentenza. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio pratico dei motivi che possono portare a tale esito, evidenziando l’importanza di una strategia difensiva attenta sin dai primi gradi di giudizio. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva ritenuto responsabile per il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero, previsto dall’articolo 374-bis del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ultimo baluardo del sistema giudiziario, per far valere le proprie ragioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità Ricorso Cassazione per Motivi Generici
La Corte ha individuato una prima, fondamentale ragione di inammissibilità. I motivi del ricorso erano costituiti da “mere doglianze riproduttive” di profili di censura già esaminati e correttamente respinti dal giudice di merito. In altre parole, la difesa non ha sollevato vizi specifici della sentenza d’appello (come errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione), ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni fattuali. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti o la valutazione delle prove (come le testimonianze), ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che chiede una nuova valutazione del merito è, per sua natura, inammissibile.
Le Motivazioni: La Mancata Deduzione dei Motivi in Appello
Un secondo profilo di inammissibilità ricorso Cassazione ha riguardato un motivo specifico: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha rilevato che questa richiesta non era stata presentata nell’atto di appello. Nel processo penale vige un principio di devoluzione, secondo cui il giudice superiore può pronunciarsi solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte con i motivi di impugnazione. Introdurre una questione per la prima volta in Cassazione, se poteva essere dedotta in appello, è una pratica proceduralmente scorretta che porta all’inammissibilità del relativo motivo.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce due principi cardine del processo di impugnazione. Primo, il ricorso per cassazione deve essere tecnico e mirato a denunciare vizi di legittimità, non una mera riproposizione delle argomentazioni di merito. Secondo, tutte le questioni, comprese quelle relative a cause di non punibilità, devono essere sollevate tempestivamente nel primo atto di appello utile. La conseguenza dell’inammissibilità ricorso Cassazione è drastica: la sentenza diventa irrevocabile, e il ricorrente subisce la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa competente che sappia strutturare ogni fase del processo in modo strategico e proceduralmente corretto.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Per due ragioni principali: i motivi erano una semplice ripetizione di censure già respinte in appello, e un motivo specifico (la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto) non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “mere doglianze riproduttive”?
Significa che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche critiche alla logicità o correttezza giuridica della sentenza impugnata, come richiesto in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10830 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10830 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALCAMO il 13/10/1992
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
130/ RG 35580
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di cen adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di meri ordine ai presupposti del delitto di cui all’art. 374-bis cod. pen. alla luce dell’esauriente d delle prove acquisite, incluse le testimonianze di Catanzaro e Guida, come risulta alla pagine e 3 della sentenza;
ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. ion quanto non dedotto con l’atto di appello;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025