Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31279 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 27 giugno 2023 che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 6 comma 2, cod. pen., così come riqualificato dal giudice di prime cure;
premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell’interesse dell’imputato il giorno 3 aprile 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all’udienza del giorno 28 febbraio 202 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv 263641 – 01);
considerato che il primo motivo di impugnazione – che ha assunto la nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in ragione della riqualificazione in minaccia aggravata del fatto contestato sub specie della tentata – è manifestamente infondato in quanto: «non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto l’immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzion o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, messo così, sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effetti difesa» (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 – 01); peraltro, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio d diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del princ suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tut insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi ne condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sez. U, n. 36551 de 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 – 01); con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l’imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che il secondo motivo, con il quale si censura la decisione impugnata per aver ritenuto oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza degli elementi propri del reato, lung muovere effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato che ha disatteso il medesimo ordine di allegazioni qui riproposte, ha irritualmente prospettato elementi di fatto (in parti relativi al contesto in cui si sarebbero collocate le espressioni ascritte al ricorrente, al t esse e a quanto rappresentato dalla persona con riferimento al tempus del fatto) chiedendone un
diverso apprezzamento, non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01);
considerato che il terzo motivo – che deduce la intervenuta prescrizione del reato, intervenuta il 20 febbraio 2024 (tento conto, oltre che dell’interruzione, anche della sospensione per 60 gior dal 30 ottobre 2018, in ragione del rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore, e d ulteriori 64 per il differimento dell’udienza del giorno 8 aprile 2020, a seguito della pandemia Covid-19) – è manifestamente infondato in quanto l’inammissibilità del ricorso preclude il rilie della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.