Inammissibilità ricorso Cassazione: quando un appello è troppo generico
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione, con conseguenze significative per il ricorrente. Questo principio è cruciale per comprendere che un ricorso non è una semplice lamentela, ma un atto tecnico che richiede un confronto critico e puntuale con la decisione che si intende contestare.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato in primo grado dal Tribunale e in secondo grado dalla Corte d’Appello per una violazione del Codice della Strada (art. 189 D.Lgs. 285/1992), ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su un unico motivo: l’erronea applicazione degli articoli del codice penale relativi al bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva. In sostanza, il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato a non considerare le attenuanti come prevalenti sulla sua condizione di recidivo, il che avrebbe portato a una pena più mite.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata (cioè se le attenuanti dovessero o meno prevalere sulla recidiva), ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha ritenuto che il ricorso mancasse di un requisito essenziale: la specificità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità del Motivo di Ricorso come Causa di Inammissibilità
La Corte ha spiegato che, per essere valido, un ricorso per cassazione non può limitarsi a denunciare una presunta violazione di legge in modo astratto. Al contrario, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione dettagliata (a pagina 6 della sua sentenza) per spiegare perché aveva negato la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
Il ricorrente, tuttavia, non ha analizzato né contestato puntualmente tali argomentazioni. Si è limitato a riproporre la sua tesi senza confrontarsi con le ragioni specifiche addotte dai giudici di secondo grado. La Cassazione, citando consolidata giurisprudenza (incluse le Sezioni Unite), ha ribadito che un motivo di ricorso è generico – e quindi inammissibile – quando non è in grado di scalfire la logica della decisione impugnata. È necessario dimostrare non solo che la legge è stata applicata male in teoria, ma che è stata applicata male proprio in relazione a quelle specifiche motivazioni.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione non è una mera formalità, ma una conseguenza diretta di un’impostazione difensiva inadeguata. Le implicazioni pratiche sono severe: la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile, e si aggiungono ulteriori oneri economici a carico del ricorrente. Per evitare tale esito, è indispensabile che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima precisione, analizzando criticamente ogni passaggio della motivazione della sentenza contestata e offrendo argomenti specifici che ne dimostrino l’erroneità. In caso contrario, il ricorso è destinato a non superare il vaglio preliminare della Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico. Il ricorrente non ha criticato in modo specifico le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a denunciare una violazione di legge senza un adeguato confronto con la motivazione del giudice di merito.
Qual era la questione legale principale sollevata dal ricorrente?
La questione principale riguardava il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non far prevalere le attenuanti sulla sua condizione di recidivo, cosa che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la condanna è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; i .?
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso p cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 1/02/20 dal Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui a ‘ailt.189 d. I aprile 1992, n.285 commesso in Torino il 5 giugno 2018;
considerato che il ricorrente, con unico motivo, ha dedotto errone applicazione della legge penale (artt.69 e 99 cod. pen.) non scandita necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decis impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi poss applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo allegato la violazione di l senza adeguato confronto con la motivazione, essendo stata esposta ampia indicazione a pag.6 delle ragioni inerenti al caso concreto, nel merito, a sost del diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche s recidiva;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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