Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello Non Supera l’Esame
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla procedura penale, in particolare sulle conseguenze derivanti dall’inammissibilità del ricorso in Cassazione. Il caso riguarda un imputato condannato per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, il quale ha tentato di ribaltare la decisione presentando ricorso alla Suprema Corte. Tuttavia, l’esito è stato una netta chiusura, con implicazioni significative non solo sulla vicenda processuale ma anche sui costi a carico del ricorrente.
I Fatti del Caso in Analisi
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria per il delitto previsto dall’art. 334 del codice penale (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro), ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi addotti erano principalmente due: il primo, di carattere generale, contestava la sussistenza stessa del reato; il secondo puntava a far dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, che sarebbe maturata nel tempo intercorso tra la sentenza d’appello e la discussione in Cassazione.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: le ragioni della Corte
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni. La decisione si fonda su due pilastri procedurali ben consolidati:
1. Genericità del primo motivo: Il primo motivo di ricorso è stato giudicato generico. La Corte ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente non erano in grado di scalfire il ragionamento logico-giuridico dei giudici di merito, i quali avevano basato la loro decisione su elementi di fatto precisi e non contestati efficacemente. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti, non mere riproposizioni di tesi già respinte.
2. Infondatezza del motivo sulla prescrizione: Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Qui emerge il principio fondamentale oggetto dell’ordinanza: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce al giudice di legittimità di prendere in considerazione cause di estinzione del reato, come la prescrizione, verificatesi in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. In altre parole, un ricorso inammissibile “cristallizza” la situazione giuridica al momento della decisione d’appello, precludendo ogni ulteriore valutazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è puramente processuale ma di estrema importanza. L’inammissibilità non è un dettaglio tecnico, ma una barriera che impedisce al ricorso di essere esaminato nel suo contenuto. Se i motivi del ricorso mancano dei requisiti minimi di legge (specificità, pertinenza, fondatezza), non si instaura un valido rapporto processuale dinanzi alla Corte di Cassazione. Di conseguenza, il giudice non ha il potere di esaminare nulla, nemmeno una causa di estinzione del reato palesemente maturata. L’ordinamento, attraverso l’art. 616 del codice di procedura penale, sanziona questa condotta con la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, per aver inutilmente attivato la macchina della giustizia.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere ponderata e basata su motivi solidi e specifici. Un ricorso generico o manifestamente infondato non solo è destinato al fallimento, ma produce anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La regola secondo cui l’inammissibilità del ricorso in Cassazione blocca la declaratoria di prescrizione serve a disincentivare impugnazioni dilatorie, volte unicamente a guadagnare tempo. Per i cittadini, la lezione è chiara: affidarsi a una difesa tecnica competente è essenziale per evitare di incorrere in declaratorie di inammissibilità che rendono definitive le condanne e aggravano i costi del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era generico e non contestava efficacemente le argomentazioni della corte di merito, mentre il secondo motivo, relativo alla prescrizione, era manifestamente infondato dal punto di vista giuridico.
Se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza d’appello, la Cassazione può dichiararla?
No, se il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è ritenuto inammissibile, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. L’inammissibilità preclude l’esame di questa e altre questioni.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35499 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35499 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
189NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all’art. 334 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME; ritenuto il ricorso inammissibile perché il primo motivo è generico rispetto a questioni esamin dai giudici di merito che, con argomenti giuridicamente corretti, fondati su precisi elemen fatto rimasti non contestati, hanno ritenuto sussistente il delitto (pag. 5); ritenuto il secondo motivo, sulla maturata prescrizione, manifestamente infondato in quanto non valuta che l’inammissibilità del ricorso non ne consente la declaratoria interven successivamente alla sentenza impugnata; ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. p pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025