Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello non è Abbastanza Specifico
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 1342/2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La decisione sottolinea come la mancanza di una critica puntuale e argomentata alla sentenza impugnata conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo principio, sebbene consolidato, merita di essere analizzato per comprenderne appieno la portata pratica.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Palermo per una violazione del Codice della Strada. La sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, che assolveva l’imputato da un capo d’accusa ma confermava la condanna per il reato principale.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione. Tuttavia, il ricorso si limitava a una contestazione generica, senza entrare nel merito delle argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dai giudici d’appello a fondamento della loro decisione di condanna.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare della struttura e del contenuto dell’atto di impugnazione. Gli Ermellini hanno rilevato che il ricorso era privo di quella “necessaria analisi critica” delle argomentazioni della sentenza di secondo grado, un requisito fondamentale per poter accedere al giudizio di legittimità.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio giurisprudenziale consolidato, richiamando precedenti sentenze (tra cui le Sezioni Unite n. 8825/2017). Secondo tale orientamento, non è sufficiente presentare un motivo di ricorso; è indispensabile che questo si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte criticità, illogicità o violazioni di legge. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza attaccare il ragionamento del giudice che le ha respinte, è considerato aspecifico e, quindi, inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha specificato che non sussistevano ragioni per esonerare il ricorrente da tale pagamento, applicando un principio affermato anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), che lega la sanzione pecuniaria alla colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso non è una mera riproposizione delle proprie difese, ma deve essere un atto tecnico-giuridico che dialoga criticamente con la decisione che si intende impugnare. L’inammissibilità ricorso Cassazione non è solo un ostacolo procedurale, ma una sanzione per l’abuso dello strumento processuale. La decisione insegna che la specificità e la pertinenza dei motivi sono il presupposto indispensabile per ottenere una revisione del giudizio di merito, pena la chiusura definitiva del processo con un aggravio di spese per il ricorrente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mancava di una necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza d’appello. In altre parole, non contestava in modo specifico e puntuale il ragionamento dei giudici di secondo grado, limitandosi a una censura generica.
Il pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende è sempre obbligatorio in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza standard dell’inammissibilità del ricorso, a meno che non si ravvisino specifiche ragioni di esonero, che in questo caso la Corte ha ritenuto non sussistenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1342 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 20/12/1995
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con assoluzione dell’imputato dal reato contestato al capo 2 e conferma della condanna per il reato di cui all’art.116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo 1, commesso in Palermo il 15 marzo 2019), la pronuncia emessa il 8 settembre 2021 dal Tribunale di Palermo;
considerato che l’unico motivo di censura non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, clep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente