Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Errore Fatale della Sottoscrizione
Le procedure legali sono caratterizzate da regole precise, la cui violazione può avere conseguenze definitive sull’esito di un giudizio. Un esempio lampante emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha messo in luce l’importanza cruciale della corretta sottoscrizione di un atto. In questo caso, l’inammissibilità del ricorso per cassazione è scaturita da un errore apparentemente semplice: la firma apposta dalla persona sbagliata. Analizziamo la vicenda per comprendere le severe regole che governano l’accesso al più alto grado di giudizio.
I Fatti del Caso: La Condanna per Ricettazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di ricettazione emessa dal Tribunale di Milano. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata in tutti i suoi punti dalla Corte di Appello del medesimo capoluogo. L’imputato, ritenuto colpevole, ha deciso di non arrendersi e di portare il caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
La Proposizione del Ricorso e la Questione Procedurale
Contro la decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato personalmente il ricorso per cassazione. L’atto riportava la sua firma, la quale era stata autenticata da un difensore. Tuttavia, questo difensore non risultava iscritto all’albo speciale che abilita al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. Questo dettaglio, di natura puramente formale, si è rivelato decisivo e ha spostato l’attenzione della Corte dalla sostanza della questione (la presunta colpevolezza per ricettazione) alla forma dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Cassazione: L’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla legittimazione a proporre l’impugnazione. La Suprema Corte ha rilevato un vizio insanabile nell’atto, che ne ha precluso l’esame.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 613, primo comma, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La legge non ammette deroghe: né l’imputato personalmente, né un avvocato non specificamente abilitato possono firmare validamente tale atto. La firma dell’imputato, anche se autenticata da un legale, non è sufficiente a sanare questo difetto di legittimazione, poiché la norma richiede una qualifica professionale specifica che garantisce la competenza tecnica necessaria per affrontare il giudizio di legittimità. La Corte ha quindi concluso che l’impugnazione era stata proposta in violazione di una norma procedurale fondamentale, rendendola irricevibile.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il formalismo nel giudizio di Cassazione non è un mero capriccio legislativo, ma una garanzia di professionalità e serietà. L’inammissibilità del ricorso per cassazione per un vizio di sottoscrizione comporta conseguenze gravi per il ricorrente: non solo la condanna diventa definitiva, ma scatta anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Questa vicenda serve da monito: l’assistenza di un difensore specializzato e abilitato è un requisito non solo opportuno, ma giuridicamente indispensabile per accedere alla Corte di Cassazione.
Chi può firmare un ricorso per cassazione in materia penale?
Secondo l’art. 613, primo comma, del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, pena l’inammissibilità.
Cosa succede se l’imputato firma personalmente il ricorso per cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. La firma personale dell’imputato, anche se autenticata da un avvocato non abilitato al patrocinio in Cassazione, non soddisfa il requisito di legge.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
L’imputato che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23 novembre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano datata 3-11-2022 che aveva condannato NOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto in difetto di legittimazione e deve, pertanto, essere dichia inammissibile con procedura de plano.
Ed invero, ai sensi dell’art. 613 primo comma cod.proc.pen. l’atto di ricorso per cassazion deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell’albo speciale d Corte di cassazione; e nel caso in esame il ricorso è sottoscritto dall’imputato personalmente co firma autenticata da difensore non abilitato.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
)
.versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profi di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 14 febbraio 2024