Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando un Appello Infondato Blocca la Prescrizione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’inammissibilità ricorso cassazione preclude la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche qualora questa maturi dopo la sentenza d’appello. Questa decisione sottolinea le gravi conseguenze di un ricorso presentato in modo superficiale o meramente dilatorio, cristallizzando la condanna e aggiungendo ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Il Contesto del Caso: Dalla Simulazione di Reato alla Condanna
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di omissione di soccorso e simulazione di reato. L’imputato, ritenuto responsabile di aver falsamente denunciato la rapina della propria auto e di non aver prestato aiuto, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso, tuttavia, sono stati giudicati come una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuovi ed efficaci elementi di diritto.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni del ricorrente fossero manifestamente infondate e riproduttive di doglianze già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti chiarito in modo esauriente le ragioni della colpevolezza dell’imputato, basandosi su elementi che ne provavano la piena consapevolezza e partecipazione ai reati contestati. Proprio questa manifesta infondatezza ha costituito il presupposto per la dichiarazione di inammissibilità, un passaggio che si è rivelato decisivo per l’esito della vicenda.
Il Principio Chiave: l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione e l’Effetto sulla Prescrizione
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nell’applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 23428/2005). Secondo tale principio, l’inammissibilità ricorso cassazione impedisce al giudice di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Nel caso specifico, i reati si sarebbero prescritti il 30 aprile 2023, mentre la sentenza d’appello era stata emessa il 3 aprile 2023. Anche se il tempo trascorso per la decisione della Cassazione avesse portato al superamento del termine, l’inammissibilità del ricorso ha “congelato” la situazione giuridica al momento della sentenza d’appello, rendendo la condanna definitiva.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa sulla logica che un ricorso manifestamente infondato non instaura un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, non può produrre l’effetto di mantenere il processo in uno stato di pendenza tale da consentire l’operatività di cause estintive sopravvenute, come la prescrizione. In sostanza, un’impugnazione priva dei requisiti minimi di ammissibilità è come se non fosse mai stata proposta ai fini del decorso del tempo. Questa regola mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi pretestuosi, finalizzati unicamente a guadagnare tempo per far maturare la prescrizione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito: la presentazione di un ricorso per cassazione è un’attività che richiede rigore e serietà. Un’impugnazione basata su motivi deboli o ripetitivi non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta conseguenze pregiudizievoli. L’inammissibilità ricorso cassazione non solo cristallizza la condanna, ma impedisce di beneficiare di cause estintive come la prescrizione e comporta l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o si limitano a riproporre le stesse censure già adeguatamente respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa succede alla prescrizione del reato se il ricorso in Cassazione è inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità per il giudice di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se il termine massimo è maturato dopo la data della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo / con cui si censura la responsabilità in ordine ai reati omissione di soccorso e simulazione di reato sono riproduttivi di identiche censu adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato quali fossero le ragioni de consapevole agevolazione nella condotta del concorrente, enunciando, altresì, gli elementi ch portavano a ritenere come il COGNOME avesse partecipato, oltre a concorrere, nella verbalizzaz della falsa denuncia tanto da aver descritto – con versione sovrapponibile – le fasi della rapina dell’auto;
rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione dei reati, tenuto co che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per pre maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), essendo inconferente, a tali fini, il tempo necessario redigere la motivazione;
ritenuto che, pertanto, sulla base della data di commissione dei reati, gli stessi si sarebb prescritti in data 30 aprile 2023 (sette anni e sei mesi dopo il 31 ottobre 2015) e che la sen è stata emessa il 3 aprile 2023;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2024.