Inammissibilità ricorso cassazione e favoreggiamento: il caso dell’art 384 cp
Nel panorama della giustizia penale, l’inammissibilità ricorso cassazione rappresenta uno sbarramento procedurale invalicabile quando i motivi di doglianza non rispettano i criteri di specificità richiesti dalla legge. Un caso recente ha messo in luce come la riproposizione di argomenti già ampiamente vagliati nel merito non possa trovare accoglimento in sede di legittimità.
Analisi del caso di favoreggiamento
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di favoreggiamento personale. La difesa ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, sollevando due questioni principali: l’applicabilità dell’esimente prevista dall’articolo 384 del codice penale e il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, citando inoltre le nuove norme sulla giustizia riparativa.
L’articolo 384 c.p. prevede l’esclusione della punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Tuttavia, tale istituto richiede una dimostrazione rigorosa della situazione di pericolo, che non è stata ravvisata nei precedenti gradi di giudizio.
Il filtro di legittimità della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’inammissibilità ricorso cassazione scatta inevitabilmente quando l’atto di impugnazione si limita a replicare critiche già risolte con motivazioni logiche e corrette dai giudici di merito. In sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo evidenziare vizi di legge o mancanze logiche evidenti nella motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha saputo articolare motivi nuovi o specifici, rendendo il ricorso “aspecifico”. Inoltre, le richieste relative alla particolare tenuità del fatto sono state giudicate apodittiche, ovvero prive di un reale aggancio argomentativo alla situazione concreta oggetto del giudizio.
le motivazioni
La decisione di rigetto si fonda sulla constatazione che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva già risposto in modo puntuale e giuridicamente corretto alle doglianze difensive riguardanti l’articolo 384 c.p., basandosi su emergenze acquisite immuni da incongruenze logiche. Per quanto riguarda il secondo motivo, la Suprema Corte ha evidenziato come la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. fosse non solo tardiva (non essendo stata devoluta in appello), ma anche priva di qualsiasi approfondimento che potesse giustificarne la vigenza nel caso specifico. L’assenza di un’adeguata struttura argomentativa ha portato alla dichiarazione di inammissibilità dell’intera impugnazione.
le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che l’inammissibilità ricorso cassazione comporta conseguenze gravose per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna precedente, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che non sia meramente ripetitiva, ma che sappia individuare con precisione i vizi di legittimità che possono effettivamente essere portati all’attenzione degli Ermellini.
Cosa accade se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
L’inammissibilità impedisce l’esame nel merito dei motivi proposti e comporta la condanna automatica al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Si può invocare l’articolo 384 cp se è già stato negato in appello?
Sì, ma solo se si dimostra che la sentenza di appello è affetta da errori di legge o da gravi lacune logiche nella valutazione dei presupposti dell’esimente, senza limitarsi a ripetere le stesse tesi già bocciate.
È possibile richiedere la particolare tenuità del fatto direttamente in Cassazione?
In linea generale la questione deve essere sollevata nei gradi di merito; se presentata per la prima volta in Cassazione deve essere supportata da argomentazioni specifiche e non può essere una richiesta priva di riferimenti concreti al caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8895 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8895 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, riguardante la ritenuta applicabilità alla specie dell’art 384 rispetto al favoreggiamento ascritto all’imputato è aspecifico e manifestamente infondato atteso che replica una doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre gli argomenti esposti con il secondo motivo – diretti a rivendicare in questa sede l’applicabilità alla specie della causa di non punibilità dell’ad 131 bis e delle norme sulla giustizia riparativa, aspetti non devoluti in precedenza sul presupposto della sopravvenuta vigenza dei relativi presupposti normativi rispetto alla definizione dell’appello), oltre che erroneo ( quantomeno rispetto alla vigenza della causa di non punibilità) è inammissibile per l’apoditticità della richiesta, priva di qualsivoglia argomentazione rispetto alla situazione a giudizio;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025