Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Ripetitivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità ricorso Cassazione quando i motivi proposti non sono altro che una riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso offre uno spunto di riflessione cruciale sull’accesso al giudizio di legittimità e sui limiti all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro delle sue doglianze era la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che la condotta contestata dovesse rientrare in questa categoria, auspicando un proscioglimento.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della vicenda, ma si è fermata a una valutazione preliminare sui requisiti stessi del ricorso. Tale pronuncia comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
Le ragioni alla base della pronuncia di inammissibilità sono chiare e didattiche. La Corte ha evidenziato che il ricorso era inammissibile perché:
1. I motivi erano meramente riproduttivi: Le argomentazioni presentate dalla difesa non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata. Si trattava, invece, della semplice ripetizione di censure già ampiamente esaminate e motivatamente respinte dai giudici del merito (Tribunale e Corte d’Appello).
2. La valutazione dei giudici di merito era corretta: I giudici dei gradi precedenti avevano fornito motivazioni corrette, puntuali, coerenti e prive di vizi logici. Avevano analizzato adeguatamente le doglianze difensive e le avevano disattese con argomenti solidi.
3. L’intensità del dolo ostacolava l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.: Il punto centrale, ovvero la richiesta di applicare la causa di non punibilità, è stato ritenuto infondato. La Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente ritenuto la condotta incompatibile con l’istituto della particolare tenuità del fatto. La ragione principale risiedeva nell’intensità del dolo che caratterizzava il reato, un elemento che, secondo la giurisprudenza, può impedire il riconoscimento di tale beneficio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Proporre un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, senza evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, equivale a un’azione destinata all’insuccesso e all’inammissibilità ricorso Cassazione. La decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere fondate su vizi concreti e non possono trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della causa. Inoltre, le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile, previste dall’art. 616 c.p.p., rappresentano un deterrente contro la proposizione di ricorsi dilatori o manifestamente infondati.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono una mera riproduzione di argomentazioni già valutate e respinte correttamente dai giudici dei gradi precedenti, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici della sentenza impugnata.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
Il provvedimento chiarisce che l’applicazione di tale beneficio può essere esclusa quando l’intensità del dolo (l’intenzionalità) che ha caratterizzato la condotta del reo è ritenuta significativa e, pertanto, incompatibile con il concetto di ‘particolare tenuità’.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45323 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché
il motivo prospettato non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merit argomenti corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con rigu alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, sostanzialmente diretti a rimarcare l’intensità del dolo sotteso alla condotta contestata, ritenuto incompatibil la rivendicata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.