Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2055 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
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so proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASERTA il DATA_NASCITA
a versg la sente – la del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti g! atti, i! provvedimento impugNOME e il ricorso;
uoft’a !a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
GIORDANO
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con la decisione in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa relativamente al reato di cui agli art. 110, 81 e 349 cod. pen. (capo B dell’imputazione accertato il 25 giugno 2015 ed il 23 novembre 2015).
Ricorre in cassazione COGNOME NOME deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 178 lettera C del cod. proc. pen.).
Il Tribunale aveva disatteso l’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputata NOME COGNOME depositata dal difensore a mezzo fax. La Corte di appello ha rigettato l’eccezione in considerazione del mezzo utilizzato (il fax) non ammesso per le richieste della parte. Invece, la giurisprudenza della Cassazione ritiene utilizzabile il fax con un onere di accertamento della sottoposizione dello stesso al giudice (Cassazione 24 ottobre 2016 n 535).
Inoltre, all’udienza di discussione dell’Il ottobre 2021, davanti al Tribunale, nella vigenza della normativa Covid, la difesa si presentava nell’aula di udienza alle 10,40 (il processo era stato fissato nella fascia 10,30/11) ma il processo era stato celebrato alle ore 10,35. La Corte di appello rigettava anche questa ulteriore eccezione rilevando che la causa era stata trattata dopo 5 minuti dall’orario predetermiNOME delle 10,30, e il difensore nomiNOME in sostituzione di quello di fiducia nulla aveva eccepito. Infine, il Tribunale non aveva rispettato la numerazione progressiva di chiamata delle cause come da prospetto comunicato.
2. Violazione di legge (art. 62 bis e 69 cod. pen.); mancanza e illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti alla aggravante.
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il motivo per la mancanza di specificità del gravame. Invece era espressamente evidenziata nell’appello l’incensuratezza dell’imputato e l’assenza di carichi pendenti. I fatti commessi, inoltre, non erano di particolare allarme
sociale. Infine, l’appello era stato depositato il 10 maggio 2021 prima della riforma normativa dell’art. 581 bis cod. proc. pen.
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile.
Per la richiesta di rinvio a mezzo fax si deve rilevare che la stessa non riguardava neanche l’imputato, ma come prospettato nel ricorso NOME COGNOME; manca pertanto un interesse alla relativa questione.
Deve rilevarsi, comunque, che l’uso della PEC e del fax (anche se non rende l’atto irricevibile o inammissibile) comporta un dovere di diligenza del mittente di accertarsi della sottoposizione tempestiva dell’atto al Giudice: «La richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, anche se l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all’attenzione del giudice procedente» (Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014 – dep. 18/11/2014, Pigionanti, Rv. 26096301). Per il fax: «L’invio a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore non comporta l’onere per la parte di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, essendo, al fine, sufficiente dimostrare che il giudice sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente dell’esistenza dell’istanza» (Sez. 5, n. 535 del 24/10/2016 – dep. 05/01/2017, COGNOME, Rv. 26894201; vedi anche Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017 – dep. 17/01/2018, Deriu’, Rv. 27204901; 23 giugno 2023 n. 38733, COGNOME, non massimata).
Inoltre, è stata anche rilevato che l’impossibilità di attivazione, del difensore, per le verifiche sia dimostrabile per escludere colpe dello stesso (vedi Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017 – dep. 17/01/2018, Deriu’, Rv. 27204901: «nel caso in cui l’impedimento – improvvisamente ed
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inevitabilmente insorto – sia tale da produrre al difensore qualsiasi possibilità di attivazione, il medesimo è esentato dalle indicate verifiche, salvo l’onere di provare le circostanze che le hanno rese inattuabili»).
Nel caso in giudizio non risulta un’attivazione per l’accertamento della sottoposizione del fax al giudice (fax del resto inviato il 15 giugno 2018, per l’udienza del 18 giugno 2018).
Anche la seconda questione posta con il primo motivo risulta manifestamente infondata. Il Tribunale ha chiamato e trattato la causa cinque minuti dopo l’orario previsto (alle 10,35) e ha nomiNOME un avvocato in sostituzione del difensore di fiducia assente (che è arrivato solo dopo la trattazione, alle 10,50 senza nulla eccepire). Nessuna lesione del diritto di difesa, pertanto, sussiste.
Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute con criterio di equivalenza. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.
Infatti, “Le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al dì sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione” (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 – dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
Tuttavia, si deve rilevare, per completezza, come la Corte di appello non ha applicato la nuova norma (art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen.) ma l’ha solo richiamata a completamento delle sue considerazioni (precedenti della Cassazione che avevano applicato anche
per l’appello l’inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità, in particolare S.U. n. 8825/2017).
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/10/2023