Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44409 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44409 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a San Giovanni Rotondo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a San Marco in Lamis il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato la sussistenza del presupposto della particolare tenuità della condotta ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al dato normativo (si veda, in proposito, la pag. 4);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si chiede l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo di cui all’art. 95, comma 1, del d.lgs.
n. 150 del 2022 contenente disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi che, con riguardo al giudizio di legittimità, prevede che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del 21S £4′.-2- pr decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza;
osservato che questa Corte ha già chiarito (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, COGNOME, non massimata) come la ratio di tale disciplina differenziata per i procedimenti di impugnazione possa essere agevolmente ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva e all’applicazione della pena sostitutiva implica un giudizio di merito (si veda l’art. 58 della legge n. 689 del 1981) estraneo al sindacato di legittimità cosicché, a differenza dei giudizi pendenti in grado di appello, per quelli pendenti dinanzi alla Cori:e di cassazione ritenendosi giudizio pendente il segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell’appello (Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252012; Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, COGNOME, Rv. 244810) – si riserva ogni decisione al giudice dell’esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza.
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che quando la pena, come nella specie, è inferiore alla media edittale, il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, è sufficiente che utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.