Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Critica è Essenziale
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi e sui requisiti di ammissibilità. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso cassazione proposto da un imputato, condannato nei gradi di merito per il grave reato di sfruttamento del lavoro, a causa della genericità dei motivi presentati. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso non può limitarsi a esprimere dissenso, ma deve contenere un’analisi critica e specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Asti per il reato previsto dall’art. 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), aggravato dalla recidiva reiterata. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione riguardo alla gestione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Cassazione, con l’ordinanza n. 13865/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione sollevata dall’imputato, ma si è fermata a un vaglio preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: Inammissibilità Ricorso Cassazione per Mancanza di Specificità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità del ricorso cassazione. I giudici di legittimità hanno evidenziato come il motivo di ricorso fosse del tutto generico e non contenesse una “necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata”.
In pratica, l’imputato si era lamentato della gestione delle circostanze attenuanti generiche, ma aveva omesso di confrontarsi specificamente con la motivazione che la Corte d’Appello aveva fornito sul punto. La sentenza di secondo grado, infatti, aveva riconosciuto le attenuanti generiche (previste dall’art. 62-bis c.p.), ma aveva espressamente e ampiamente giustificato (nelle pagine 7 e 8 della sentenza) la decisione di non ritenerle prevalenti sulle aggravanti contestate.
Il ricorso, invece di smontare punto per punto quel ragionamento, si era limitato a una doglianza astratta. La Cassazione, citando consolidata giurisprudenza (tra cui le Sezioni Unite ‘Galtelli’), ha ricordato che l’atto di impugnazione deve possedere un contenuto essenziale di critica argomentata. Non basta dissentire, ma è necessario spiegare perché la decisione del giudice precedente è errata, dialogando direttamente con le sue motivazioni. L’assenza di questo confronto critico rende il ricorso aspecifico e, quindi, inammissibile.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa pronuncia è un monito per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente elencare motivi di doglianza, ma è indispensabile che ogni motivo sia sviluppato attraverso una critica puntuale e argomentata della sentenza che si intende impugnare. Un ricorso generico, che non si misura con le ragioni esposte dal giudice del grado precedente, è destinato a fallire prima ancora di essere esaminato nel merito. La decisione sottolinea l’importanza di un approccio tecnico e rigoroso, finalizzato a evidenziare specifici vizi di legittimità, pena l’inammissibilità del ricorso cassazione e le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mancava di una necessaria analisi critica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In particolare, non contestava specificamente le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è scandito da “necessaria analisi critica”?
Significa che il ricorso si limita a esprimere un disaccordo generico con la decisione precedente, senza confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice e senza spiegare in modo specifico perché quel ragionamento sarebbe errato in diritto o viziato logicamente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non sussistano eccezionali ragioni di esonero.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13865 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTEU ROERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 15/02/2021 dal Tribunale di Asti di condanna per il reato di cui all’art.603 bis cod. pen. commesso in Monteu Roero fino al 14 novembre 2017 con recidiva reiterata;
considerato che il ricorrente, con l’unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche;
considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendovi espresso riconoscimento dell’art.62 bis cod. pen. ed essendovi espressa e ampia giustificazione alle pagg.7-8 del diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Prqsiieìte