Inammissibilità Ricorso per Carenza d’Interesse: la Cassazione Chiarisce
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 44352 del 2024, offre un importante chiarimento sul concetto di inammissibilità ricorso per carenza interesse e sulle sue conseguenze in termini di spese processuali. Il caso riguardava un sequestro per presunti abusi edilizi, ma la sua risoluzione si è basata su un principio procedurale cruciale: la restituzione del bene sequestrato prima della decisione sul ricorso fa venir meno l’interesse ad agire, senza però comportare una condanna alle spese per i ricorrenti.
I Fatti: Dal Sequestro per Abuso Edilizio al Ricorso
Il Tribunale di Livorno aveva disposto il sequestro di alcuni manufatti, ipotizzando un reato edilizio consistente in una modifica di destinazione d’uso abusiva. Gli immobili, di proprietà di una società e locati a un’altra, erano stati oggetto di un provvedimento di riesame che aveva confermato il sequestro. Contro tale provvedimento, tre soggetti legati alle società coinvolte avevano proposto ricorso per cassazione.
I ricorrenti sostenevano la legittimità dell’uso impresso ai manufatti, ritenendolo compatibile con la destinazione urbanistica commerciale della zona, e contestavano la violazione di norme nazionali (DPR 380/01) e regionali (L. Toscana n. 65/2009). Uno dei ricorrenti lamentava anche la mancanza di motivazione riguardo al periculum in mora, ovvero il pericolo che il protrarsi del tempo potesse causare un danno irreparabile.
La Svolta Processuale e l’Inammissibilità del Ricorso per Carenza Interesse
L’elemento decisivo che ha cambiato le sorti del procedimento è intervenuto dopo la presentazione dei ricorsi: l’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione dei manufatti sequestrati. A seguito di questo evento, tutti i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al proprio ricorso.
Questa rinuncia, motivata dal fatto che l’obiettivo principale (la restituzione del bene) era stato raggiunto, ha portato la Suprema Corte a dichiarare i ricorsi inammissibili. La questione centrale, a questo punto, non era più la legittimità del sequestro, ma le conseguenze processuali di questa particolare forma di inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su un principio consolidato, richiamando una precedente sentenza (Cass. n. 45618/2021). Il principio stabilisce che quando l’inammissibilità del ricorso per carenza interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente, quest’ultimo non può essere condannato né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Il ragionamento è il seguente: la restituzione del bene sequestrato, decisa dall’autorità giudiziaria, fa cessare l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul suo appello. Questa situazione non configura un’ipotesi di soccombenza, ovvero di sconfitta nel merito della causa. Il venir meno dell’interesse alla decisione è una conseguenza di un evento favorevole al ricorrente, non di un suo errore o della fondatezza delle tesi avversarie. Pertanto, sarebbe ingiusto addebitargli i costi del procedimento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
La sentenza in esame rafforza una garanzia fondamentale per chi impugna un provvedimento cautelare come il sequestro. Stabilisce chiaramente che se la situazione di fatto si risolve a favore del ricorrente durante il processo (ad esempio, con la restituzione del bene), la conseguente inammissibilità del ricorso non avrà conseguenze economiche negative. Questo principio tutela il diritto di difesa, evitando che un cittadino possa essere penalizzato con la condanna alle spese solo perché l’oggetto della controversia è venuto meno per un atto della stessa autorità che aveva imposto la misura.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché, dopo la loro presentazione, il bene oggetto del sequestro è stato restituito. Questo ha causato una ‘sopravvenuta carenza di interesse’ da parte dei ricorrenti, i quali hanno quindi rinunciato all’impugnazione.
I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, poiché la carenza di interesse è derivata da una causa non imputabile ai ricorrenti (la restituzione del bene), essi non dovevano essere condannati al pagamento delle spese né al versamento di un’ammenda.
Cosa significa che la sopravvenuta carenza di interesse non configura un’ipotesi di soccombenza?
Significa che il fatto che il ricorrente non abbia più interesse a una decisione non equivale a una sua sconfitta nel merito della causa. La soccombenza implica una valutazione negativa della fondatezza del ricorso, cosa che non avviene quando il processo si conclude per motivi procedurali favorevoli al ricorrente stesso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44352 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal COGNOME NOME nato a Portoferraio il 19/09/1950; COGNOME NOME nato a Portoferraio il 18/10/1989; COGNOME NOME nata a Portoferraio il 27/02/1989; Nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 16/05/2024 del tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Livorno adito in relazio al sequestro di manufatti di proprietà di RAGIONE_SOCIALE e dati in locazione in favo RAGIONE_SOCIALE, disposto in relazione ad ipotesi di reato edilizio, sub specie di modifica di uso abusiva, rigettava la richiest riesame proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME mediante il proprio difensore hanno proposto ricorso per cassazione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME con l’unico motivo dedotto rappresentano vizi di violazione di legge in relazione all’art. 23 te DPR 380/01 e della L. della regione Toscana n. 65/2009 alla luce della cu normativa sarebbe da ritenersi legittimo l’uso impresso ai manufatti sequestro, trattandosi pur sempre di immobili destinati ad uso commerciale compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata. Senza che s mai intervenuta una modifica di uso urbanisticamente rilevante. Il tribuna avrebbe invece erroneamente preso in peculiare considerazione il concetto della valorizzazione di prodotti agricoli.
NOME COGNOME con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 23 ter del DPR 380/01 e 99 della L. della reg Toscana n. 65/2009 oltre che in ordine all’art. 36.6.1. della Variante al R.U. Comune di Capoliveri. Anche tale ricorrente sostiene che alla luce della predett normativa sarebbe da ritenersi legittimo l’uso impresso ai manufatti sequestro, trattandosi pur sempre di immobili destinati ad uso commerciale compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata. Senza che s mai intervenuta una modifica di uso urbanisticamente rilevante.
Con il secondo motivo deduce la violazione di norme processuali in ordine all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all’art. 321 cod. p pen., con riferimento al periculum in mora. Si contesta l’assenza di motivazio a sostegno del rilevato periculum.
Preliminarmente va rilevato che essendo stata disposta la restituzione del bene di riferimento in sequestro, è intervenuta rinunzia al ric da parte del ricorrente COGNOME. Analoghe rinunzie sono state presentate dagli al ricorrenti. Ricorre in tal caso l’applicabilità del principio per cui in impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenut carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comport che quest’ultimo non possa essere condannato nè al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della co sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 – , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 – 01). Alla stregu della predetta rinuncia, i ricorsi devono essere dichiarati pertanto inammissi senza condanna alla spese e al pagamento di ammenda.
dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024.