Inammissibilità Ricorso Calunnia: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Interpretazioni dei Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione, specialmente in relazione al reato di calunnia. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per calunnia presentato da un imputato, ribadendo un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza sede per riesaminare le prove e proporre una diversa ricostruzione dei fatti. Questa decisione sottolinea la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
La Vicenda Processuale in Sintesi
Il caso trae origine dalla condanna per il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale, emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a diversi motivi volti a smontare la sentenza di secondo grado. Il fulcro della sua difesa era contestare la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito e chiedere l’applicazione di una causa di non punibilità.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità per Calunnia
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione principalmente su due argomenti. In primo luogo, ha tentato di offrire una rilettura degli elementi probatori e una ricostruzione alternativa della vicenda, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella sua valutazione. In secondo luogo, ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Corte di Cassazione ha prontamente respinto i primi motivi, qualificandoli come un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul merito della questione. I giudici hanno specificato che le censure erano dirette a “una non consentita rilettura degli elementi probatori” e non si confrontavano realmente con la solida motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva basato la sua decisione su una “valutazione globale di tutte le prove acquisite” e su un “puntuale e logico apparato argomentativo”, rendendola incensurabile in sede di legittimità.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. è stato giudicato infondato. La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici d’appello di escludere tale beneficio in ragione della “complessiva gravità del fatto”. Questa gravità, secondo la Corte, non solo impediva di considerare il fatto come “di particolare tenuità”, ma precludeva anche una possibile rimodulazione della sanzione in un’ottica più favorevole all’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Corte Suprema si fonda su principi consolidati della procedura penale. Il ruolo della Cassazione è quello di giudice della legge (controllo di legittimità), non dei fatti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di evidenziare vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, si limitava a contrapporre la propria valutazione delle prove a quella, logicamente coerente, dei giudici di merito. La Corte ha inoltre confermato che la prescrizione del reato falsamente attribuito alla persona offesa è irrilevante per la configurazione del delitto di calunnia. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende è la conseguenza diretta di un ricorso giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione evidenti e non può essere uno strumento per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti. Tentare di trasformare la Corte di Cassazione in un giudice di appello non solo è proceduralmente errato, ma porta a una dichiarazione di inammissibilità e a conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione riafferma la necessità di strutturare i motivi di ricorso in modo rigoroso, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto e sulla coerenza logica della sentenza impugnata, pena il rigetto in via preliminare.
È possibile utilizzare un ricorso in Cassazione per proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla Corte d’Appello?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che il ricorso non può essere utilizzato per una “non consentita rilettura degli elementi probatori” o per “prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa”. Il suo ruolo è un controllo di legittimità, non un terzo grado di giudizio sui fatti.
La prescrizione del reato che si è falsamente attribuito a una persona innocente ha effetti sulla configurabilità del reato di calunnia?
No. L’ordinanza conferma che l’eventuale intervenuta prescrizione del reato attribuito all’innocente non ha alcun effetto sulla configurabilità della calunnia. Il reato di calunnia si perfeziona nel momento in cui si accusa falsamente qualcuno, a prescindere dall’esito del procedimento a carico della persona offesa.
Perché la Corte ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale di escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. a causa della “complessiva gravità del fatto”. Questa gravità ha impedito non solo la non punibilità, ma anche una riconsiderazione della pena in senso più favorevole al ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44677 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44677 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 25/06/1988
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 18989/24 Vocaj
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 368 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure svolte nei primi due motivi di ricorso risultano dirette a una no consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternat ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisi corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità, peraltro correttamente affermando che l’eventu intervenuta prescrizione del reato attribuito all’innocente non ha alcun effetto s configurabilità della calunnia;
Ritenuto che la sentenza impugnata appare immune da censure anche in relazione agli altri motivo di ricorso, avendo correttamente escluso l’applicazione della causa di non punibili di cui all’art. 131-bis cod. pen. in ragione della complessiva gravità del fatto, impeditiva a di una diversa rimodulazione della sanzione in senso più favorevole;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024