Inammissibilità del Ricorso: Quando la Prescrizione Non Può Essere Dichiarata
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto processuale penale: il rapporto tra l’inammissibilità del ricorso e la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato. Il caso, originato da una condanna per guida in stato di ebbrezza, offre lo spunto per analizzare un principio consolidato: se i motivi di impugnazione sono manifestamente infondati, il giudice non può dichiarare estinto il reato per prescrizione, anche se il termine è nel frattempo maturato. Approfondiamo la vicenda e le ragioni giuridiche di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Dalla Guida in Ebbrezza al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha inizio con la condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. La condanna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, si basava sull’esito positivo del test effettuato con etilometro.
Contro la sentenza di appello, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolando tre distinti motivi di doglianza:
1. L’intervenuta prescrizione del reato.
2. La nullità della sentenza per un presunto omesso esame di fatti decisivi e per vizi di motivazione riguardo alla validità dell’accertamento tecnico.
3. La nullità della sentenza per illogicità della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.).
I Motivi dell’Appello e la Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, ritenendo il secondo e il terzo manifestamente infondati. Questa valutazione si è rivelata decisiva per l’esito finale, inclusa la questione della prescrizione.
La Validità dell’Alcoltest
In merito alla presunta inattendibilità dell’etilometro, la Corte ha ribadito un principio consolidato: l’esito positivo dell’alcoltest costituisce piena prova dello stato di ebbrezza. È onere della difesa, pertanto, non limitarsi a contestare genericamente l’affidabilità dello strumento, ma fornire prove concrete di vizi, errori di misurazione o mancata revisione periodica. Nel caso di specie, il corretto funzionamento dell’apparecchio era stato confermato in giudizio sia dall’esito di due prove conformi, sia dalla testimonianza dell’agente accertatore, che ne aveva attestato la regolare revisione.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il motivo relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stato giudicato infondato. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito di escludere la causa di non punibilità fosse basata su una valutazione logica e coerente del disvalore oggettivo della condotta, immune da censure in sede di legittimità.
Il Principio Cruciale: l’Inammissibilità del Ricorso Prevale sulla Prescrizione
Il cuore della pronuncia risiede nella gestione del primo motivo, quello relativo alla prescrizione. La Corte Suprema ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso, derivante dalla manifesta infondatezza degli altri motivi, impedisce di esaminare e dichiarare l’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello.
Questo orientamento si fonda su un principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 32/2000): un ricorso basato su motivi palesemente infondati non è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, viene preclusa al giudice la possibilità di rilevare le cause di non punibilità, come la prescrizione, previste dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, un’impugnazione ‘temeraria’ non solo non viene accolta, ma cristallizza la situazione giuridica al momento della sentenza precedente, impedendo all’imputato di beneficiare del tempo trascorso.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione dichiarando inammissibile il ricorso nel suo complesso. I motivi relativi alla validità dell’accertamento e all’applicazione della particolare tenuità del fatto sono stati giudicati manifestamente infondati, in quanto non presentavano argomentazioni solide in grado di scalfire la logicità della sentenza impugnata. Questa manifesta infondatezza ha prodotto un effetto preclusivo: non si è costituito un valido rapporto di impugnazione. Pertanto, la Corte non ha potuto procedere a rilevare la causa di estinzione del reato per prescrizione, come richiesto dalla difesa, poiché l’inammissibilità prevale su ogni altra valutazione.
Le Conclusioni
La decisione in commento ha importanti implicazioni pratiche. Evidenzia come la proposizione di un ricorso per cassazione debba essere supportata da motivi seri e giuridicamente fondati. Un’impugnazione basata su argomenti deboli o pretestuosi non solo è destinata al rigetto, ma può comportare la conseguenza, gravosa per l’imputato, di non potersi avvalere della prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità. La sentenza, quindi, funge da monito sull’importanza di una strategia difensiva ponderata, che eviti impugnazioni meramente dilatorie o prive di concreto fondamento giuridico.
Cosa succede se la prescrizione di un reato matura durante il giudizio in Cassazione?
Secondo questa ordinanza, se il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, la Corte non può dichiarare la prescrizione. L’inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e prevale sulla causa di estinzione del reato.
Chi deve dimostrare che il risultato dell’etilometro non è corretto?
La decisione ribadisce che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza. Spetta alla difesa dell’imputato l’onere di dimostrare, con allegazioni specifiche, l’esistenza di vizi dello strumento o errori nella misurazione che ne possano inficiare l’attendibilità.
Una decisione del Giudice di Pace sulla sospensione della patente ha valore nel processo penale per guida in ebbrezza?
No. La Corte chiarisce che il procedimento amministrativo davanti al Giudice di Pace (ad esempio per la sospensione della patente) e il processo penale sono totalmente autonomi. La decisione presa in una sede non è vincolante per il giudice dell’altra.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FROSINONE il 02/07/1986
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada. Fatto commesso il 23/6/2019.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 1. Intervenuta prescrizione del reato; 2. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione agli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessa motivazione su un punto decisivo in relazione alla efficace verificazione dell’evento, assenza e illogicità della motivazione in merito all’elemento oggettivo. 3. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per assenza o illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280958);
considerato che il regolare GLYPH funzionamento dell’etilometro è stato validamente desunto in sentenza dall’esito positivo delle due prove a cui è stato sottoposto il ricorrente, dal contenuto dell’annotazione di P.G. acquisita agli atti e dalle dichiarazioni del teste qualificato esaminato in dibattimento, il quale ha confermato che l’apparecchio era stato regolarmente revisionato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
considerato, quanto alle deduzioni concernenti l’esito del giudizio promosso avverso il provvedimento amministrativo di sospensione della patente di guida, che tra i due procedimenti vi è totale autonomia, sicchè la decisione assunta dal Giudice di Pace non è vincolante per il giudice penale.
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato che l’inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato (motivo primo), atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore