Inammissibilità del Ricorso: Quando un Appello Generico Blocca la Prescrizione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28967/2024 offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi e sulle gravi conseguenze derivanti dalla sua inosservanza. Il caso in esame dimostra come l’inammissibilità del ricorso non sia una mera formalità, ma un ostacolo insormontabile che può precludere l’applicazione di istituti favorevoli all’imputato, come la prescrizione del reato. Analizziamo la decisione per comprendere la logica della Corte e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato nei precedenti gradi di giudizio, presentava ricorso per cassazione affidandosi a due principali motivi. Con il primo, contestava il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante, sostenendo che il danno patrimoniale causato fosse di lieve entità. Con il secondo motivo, deduceva l’avvenuta prescrizione di uno dei reati a lui ascritti.
L’Inammissibilità del ricorso e le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di argomentazioni nette e consolidate.
Il Primo Motivo: Una Critica Apparente e Ripetitiva
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché non rappresentava una critica specifica e argomentata alla sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, si limitava a una “pedissequa reiterazione” delle stesse argomentazioni già presentate e respinte nel grado precedente. Secondo la Cassazione, un motivo di ricorso non può essere una semplice riproposizione di doglianze già esaminate, ma deve attaccare specificamente la logica e le conclusioni del provvedimento impugnato. In questo caso, i giudici di merito avevano già adeguatamente motivato le ragioni per cui non era possibile applicare l’attenuante richiesta. La mancanza di una critica puntuale rende il motivo non specifico, e quindi inammissibile.
Il Secondo Motivo e il Principio sulla Prescrizione
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha prima di tutto osservato che, tenendo conto dei periodi di sospensione del processo, il termine di prescrizione non era comunque maturato prima della pronuncia della sentenza d’appello.
Ma il punto cruciale risiede in un principio di diritto, richiamato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 32 del 2000, De Luca): l’inammissibilità del ricorso preclude al giudice di legittimità la possibilità di rilevare e dichiarare l’eventuale prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata. In altre parole, un ricorso inammissibile “cristallizza” la situazione giuridica al momento della decisione di secondo grado, impedendo di beneficiare del tempo trascorso durante il giudizio di cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte si è conclusa con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un monito fondamentale per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore tecnico e specificità. Presentare motivi generici o ripetitivi non solo è inutile, ma è controproducente. L’inammissibilità del ricorso che ne consegue ha l’effetto drastico di bloccare il decorso della prescrizione, consolidando la condanna e aggiungendo un ulteriore onere economico per l’imputato. La diligenza nella preparazione del ricorso non è, quindi, solo una questione di forma, ma una condizione essenziale per la tutela effettiva dei diritti nel processo penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e acritica ripetizione di argomenti già dedotti e respinti in appello, mancando quindi del requisito di specificità richiesto dalla legge.
L’inammissibilità del ricorso ha effetti sulla prescrizione del reato?
Sì. La Corte di Cassazione ha riaffermato che l’inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione del reato che sia eventualmente maturata dopo la data della sentenza impugnata. In pratica, un ricorso inammissibile ‘congela’ il decorso del tempo ai fini della prescrizione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28967 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28967 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 628, comma 4, cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; e che il giudice di merito ha adeguatamente motivato circa l’impossibilità di ritenersi la particolare tenuità a pagina 4 della sentenza impugnata;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduc:e la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B) è manifestamente infondato, tenuto conto che – anche in ragione delle rilevate sospensioni – il termine cii prescrizione non risulta decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata; e che in l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266);
rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024.