Inammissibilità Ricorso e Prescrizione: la Cassazione fa Chiarezza
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione processuale sul rapporto tra inammissibilità ricorso e prescrizione. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato, secondo cui la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. Questa decisione sottolinea il rigore formale del processo penale e le conseguenze per chi non rispetta le regole di impugnazione.
I Fatti del Caso: Bancarotta Fraudolenta e Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta. La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato, non rassegnato alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi: uno relativo alla motivazione sulla responsabilità, un secondo sull’intervenuta prescrizione del reato e un terzo sull’eccessività della pena inflitta.
L’Analisi della Cassazione: i Motivi di Inammissibilità
La Corte Suprema ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili e manifestamente infondati, fornendo una chiara disamina delle regole procedurali che governano il giudizio di legittimità.
Il Principio su Inammissibilità Ricorso e Prescrizione
Il punto centrale della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso. L’imputato sosteneva che il reato si fosse estinto per prescrizione. La Corte ha calcolato che il termine massimo di prescrizione (12 anni e 6 mesi) sarebbe effettivamente maturato, ma in una data (18/08/2025) successiva a quella della sentenza della Corte d’Appello (20/02/2025). Richiamando un fondamentale orientamento delle Sezioni Unite, i giudici hanno affermato che l’inammissibilità del ricorso per Cassazione ha un effetto preclusivo: impedisce al giudice di legittimità di prendere in considerazione cause di estinzione del reato, come la prescrizione, verificatesi dopo la sentenza impugnata. In sostanza, un ricorso ‘viziato’ non può produrre effetti favorevoli per il ricorrente.
Gli Altri Motivi Rigettati
Anche gli altri due motivi sono stati respinti. Il primo, che contestava la motivazione sulla colpevolezza, è stato dichiarato inammissibile perché la censura non era stata specificamente sollevata nei motivi d’appello, come imposto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il terzo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la Cassazione può intervenire solo in caso di motivazione assente o palesemente illogica, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su una logica ferrea di economia processuale e di rigore formale. Ammettere che un ricorso inammissibile possa comunque portare a una declaratoria di prescrizione maturata medio tempore significherebbe vanificare la funzione del giudizio di legittimità e premiare un’attività difensiva non conforme alle regole. Il ricorso, per poter essere esaminato nel merito e per consentire la valutazione di eventuali cause di estinzione sopravvenute, deve prima superare un vaglio di ammissibilità. Se non lo supera, il rapporto processuale si cristallizza alla decisione precedente, rendendo irrilevanti gli eventi successivi come la maturazione della prescrizione.
Conclusioni
L’ordinanza riafferma con forza un principio fondamentale: l’accesso al giudizio di Cassazione è subordinato al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. La conseguenza di un ricorso inammissibile è drastica e impedisce al ricorrente di beneficiare di cause estintive come la prescrizione maturate dopo la sentenza di secondo grado. Questa decisione serve da monito sulla necessità di formulare motivi di impugnazione specifici, pertinenti e tempestivi, pena la cristallizzazione della condanna e l’impossibilità di far valere circostanze potenzialmente favorevoli.
Un motivo di ricorso può essere presentato per la prima volta in Cassazione?
No. La Corte ha chiarito che un motivo di ricorso non sollevato specificamente nel precedente grado di giudizio (l’appello) non può essere validamente proposto per la prima volta in Cassazione, e ciò comporta l’inammissibilità della censura.
Cosa succede se la prescrizione matura dopo la sentenza d’appello ma prima della decisione della Cassazione?
Se il ricorso presentato alla Corte di Cassazione viene dichiarato inammissibile, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata dopo la sentenza d’appello. L’inammissibilità del ricorso preclude questa possibilità.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, non direttamente. La graduazione della pena è un’attività discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione fornita dal giudice a sostegno della pena è manifestamente illogica o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36764 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36764 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 R.D. n. 267/1942;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Ritenuto che il secondo motivo, che deduce l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilie della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266). Il reato contestato, infatti, risulta estinto pe intervenuta prescrizione in data 18/8/2025, maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, e così calcolata: il termine massimo di prescrizione previsto per il reato contestato è pari ad anni 12 e mesi 6, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, il 18/02/2013;
Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’8 ottobre 2025
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