Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18974 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 640 e 61, n. 11, cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congr riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che il massimo edittale di pena stabilito dalla legge per il reato di truffa, di cui al capo a) della imputazione è di 6 anni, che il reato è stato commesso il 14/04/2015, il termine massimo di prescrizione ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., si individua il 14/10/2022 (6+1/4=7,6), al quale devono aggiungersi 316 giorni di sospensione, pertanto, il reato si è estinto per prescrizione il 18/08/2023, nelle more del giudizio di legittimità;
considerato che il massimo edittale di pena stabilito dalla legge per il reato di appropriazione indebita, di cui al capo b) della imputazione è di 5 anni, che il reato è stato commesso il 14/04/2015, il termine massimo di prescrizione ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., si individua il 14/10/2022 (6+1/4=7,6), ) al quale devono aggiungersi 316 giorni di sospensione, pertanto, il reato si è estinto per prescrizione il 18/08/2023, nelle more del giudizio di legittimità;
considerato che il massimo edittale di pena stabilito dalla legge per il reato di esercizio abusivo di una professione, di cui al capo c) della imputazione è di 3 anni, che il reato è stato commesso il 14/04/2015, il termine massimo di prescrizione, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., si individua il 14/10/2022 (6+1/4=7,6), al quale devono aggiungersi 316 giorni di sospensione, pertanto, il reato si è estinto per prescrizione il 18/08/2023, nelle more del giudizio di legittimità;
che, invero, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell’8/05/2013, Rv.
256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; SU., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre si dente