Inammissibilità ricorso bancarotta: i criteri della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso per bancarotta è un esito processuale severo che la Corte di Cassazione applica con rigore quando i motivi di impugnazione non rispettano specifici requisiti di legge. Una recente ordinanza offre un chiaro esempio di come la genericità e la mera riproduzione di argomenti già esaminati portino alla conferma della condanna, senza un’analisi del merito. Analizziamo questo caso per comprendere meglio i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un imputato condannato in primo e secondo grado per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B). La Corte di Appello di Roma aveva confermato la sentenza di condanna. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando in particolare la sua responsabilità per la bancarotta patrimoniale e criticando le motivazioni della corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si articola sull’analisi separata dei due capi d’imputazione.
Inammissibilità del ricorso per bancarotta patrimoniale
Per quanto riguarda il reato di bancarotta patrimoniale (capo B), la Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito. In pratica, l’imputato non ha introdotto nuovi argomenti o critiche specifiche alla sentenza d’appello, ma si è limitato a ripetere le stesse difese. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito argomenti giuridici corretti sia sulla qualifica dell’imputato come amministratore di fatto sia sul valore del bene che era stato alienato.
Inammissibilità del ricorso per bancarotta documentale
Anche il motivo relativo alla bancarotta documentale (capo A) è stato ritenuto inammissibile, ma per ragioni plurime e concorrenti. In primo luogo, la Corte ha osservato che nell’atto di appello l’imputato non aveva mai contestato la materialità della condotta (cioè l’effettiva sottrazione o distruzione dei documenti contabili), ma solo la sua qualifica di amministratore di fatto, peraltro menzionando erroneamente il capo B anziché il capo A. In secondo luogo, la doglianza è stata giudicata generica, poiché non si confrontava con le specifiche ragioni della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione congrua sia sull’elemento oggettivo del reato sia sul dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso non può essere una mera ripetizione di quanto già dedotto nei gradi di merito. Per ottenere una revisione dalla Suprema Corte, è necessario formulare critiche specifiche, pertinenti e argomentate contro la logica giuridica della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente non è riuscito a superare questa soglia. La sua difesa è apparsa come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di fatto. L’inammissibilità del ricorso per bancarotta è stata quindi la conseguenza diretta della carenza di specificità e della natura ripetitiva dell’impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi e specifici. La dichiarazione di inammissibilità non solo preclude un esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: un ricorso per Cassazione deve evidenziare vizi di legittimità della decisione impugnata e non può limitarsi a riproporre le medesime questioni di fatto già vagliate e decise, pena l’immediata chiusura del processo con una declaratoria di inammissibilità.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato ‘meramente riproduttivo’?
Un motivo di ricorso è considerato meramente riproduttivo quando si limita a ripetere le stesse censure e argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare.
Perché il motivo di ricorso sulla bancarotta documentale è stato giudicato ‘generico’?
È stato giudicato generico perché non si confrontava con le ragioni specifiche della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione congrua sia sull’elemento oggettivo del reato sia sul dolo specifico. L’imputato, inoltre, non aveva mai contestato la materialità della condotta nel precedente atto di appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36985 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B);
Ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di sussistenza e ascrivibilità all’imputato del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla veste di amministratore di fatto; pag. 6 sul valore di “posta attiva” del bene alienato);
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta l’affermazione della Corte di appello circa l’assenza di gravame sul capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale (capo A) è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni:
in conformità con quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, va rilevato che con l’atto di appello l’imputato non ha mai contestato la materialità della condotta in relazione al capo A) ma unicamente, per tutti i capi, la qualifica di amministratore di fatto, peraltro invece di riferirsi al capo A) ha menzionato il capo B (cfr. pag. 7 dell’atto di appello, capo che riguarda il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale);
la doglianza è generica poiché non si confronta con le ragioni della decisione che anche in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale offrono una congrua motivazione sull’elemento oggettivo e sul dolo specifico (pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024