Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43878 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43878 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTROREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
I dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 13/7/2022 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto assolveva NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 169 cod. pen. per particolare tenuità del fatto.
Rilevato che propone appello (poi convertito in ricorso per cassazione) l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo la dichiarazione di nullità della sentenza o, in subordine, l’assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula.
Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato NOME COGNOME del foro di Barcellona Pozzo di Gotto – non iscritto nell’albo AVV_NOTAIO della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
3.1. Considerato, peraltro, che non rileva la circostanza che l’impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo AVV_NOTAIO determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000; conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, COGNOME, Rv. 277208).
Rilevato, peraltro, che, con atto del 20/4/2023, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto sottoscritto dallo stesso e dal AVV_NOTAIO.
Rilevato, pertanto, che – dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione – il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
nsigriere estensore
Il Presidente