Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Sancisce i Limiti della Difesa
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6032/2024 offre un chiaro esempio di come un ricorso, se non correttamente formulato, possa scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità ricorso. Il caso in esame riguarda un appello contro il diniego di concessione delle circostanze attenuanti atipiche, ritenuto dalla Suprema Corte una mera riproposizione di argomenti fattuali già vagliati e respinti.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il punto centrale del gravame era la richiesta di riconoscimento delle cosiddette ‘circostanze attenuanti atipiche’, ovvero quelle circostanze non espressamente previste dalla legge ma che il giudice può valutare per mitigare la pena. La Corte d’Appello aveva negato tale concessione, ritenendo assenti elementi concreti che potessero giustificarla.
Il ricorrente, non soddisfatto della decisione, si è rivolto alla Corte di Cassazione, tentando di far valere le proprie ragioni e di ottenere una rivalutazione della sua posizione.
La Valutazione della Suprema Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha ritenuto inammissibile. Il fulcro della decisione non risiede in una nuova analisi del merito della vicenda, ma nella struttura stessa del ricorso presentato. I giudici hanno evidenziato come l’appello contrastasse la ‘tenuta motivazionale’ della decisione impugnata senza però individuare specifici vizi logici o giuridici. 
In altre parole, il ricorrente si è limitato a contestare la valutazione dei fatti operata dalla Corte d’Appello, proponendo una lettura alternativa delle medesime circostanze. Questo approccio, secondo la Cassazione, non è consentito in sede di legittimità. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità ricorso spiegando che la sentenza della Corte d’Appello aveva correttamente e logicamente escluso la presenza di elementi valorizzabili per il riconoscimento delle attenuanti. La motivazione della corte territoriale è stata giudicata completa e coerente, soprattutto alla luce della gravità delle minacce che costituivano il reato.
Il ricorso, al contrario, è stato considerato carente dal punto di vista argomentativo, poiché si limitava a ‘replicare’ e a mettere in evidenza ‘situazioni in fatto già esaminate e disattese’. Non è sufficiente, per ottenere una riforma in Cassazione, semplicemente dissentire dalla valutazione del giudice di merito; è necessario dimostrare che quella valutazione è viziata da un errore di diritto o da una manifesta illogicità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere fondato su motivi specifici previsti dalla legge e non può trasformarsi in un pretesto per ottenere una terza valutazione dei fatti. La declaratoria di inammissibilità ricorso comporta, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, non solo il rigetto della richiesta, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata quantificata in tremila euro. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente solidi, incentrati su vizi di legittimità e non su semplici doglianze di merito.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre una valutazione dei fatti già correttamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello, risultando così privo di argomentazioni giuridicamente valide per un giudizio di Cassazione.
Cosa sono le circostanze attenuanti atipiche richieste nel ricorso?
Le circostanze attenuanti atipiche sono elementi non specificamente previsti dalla legge che il giudice può considerare per diminuire la pena, basandosi sulla valutazione della gravità del reato e della personalità dell’imputato. In questo caso, la Corte d’Appello non ha trovato elementi validi per concederle.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6032 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6032  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in ep esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta la tenuta motivazion decisione impugnata in relazione al diniego delle generiche quando di contro, correttamente, la decisione gravata ha messo in evidenza l’assenza di elementi valo nell’ottica del riconoscimento delle dette circostanze attenuanti atipiche, carenza arg replicata dal ricorso che occupa (che mette in evidenza situazioni in fatto già e disattese nel valutarne l’inconferenza rispetto al reso giudizio di respons considerazione di merito all’evidenza estesa anche al tema proposto dall’odierna impu alla luce della gravità delle minacce proferite);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2024.