Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi Specifici
L’inammissibilità del ricorso è una delle questioni procedurali più rilevanti nel sistema giudiziario italiano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di appello possa portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo questo caso per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata dalla Corte d’Appello di Napoli, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione si basavano su due punti principali: la richiesta di una qualificazione giuridica più favorevole del reato contestato, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti (ipotesi di lieve entità), e il riconoscimento delle attenuanti generiche. In sostanza, la difesa puntava a ottenere una pena più mite, contestando la valutazione dei giudici di merito.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, tuttavia, ha stroncato sul nascere le argomentazioni della ricorrente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La ragione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma in un vizio formale e sostanziale del modo in cui sono state presentate. I giudici hanno rilevato una totale “aspecificità” del motivo.
Questo significa che la ricorrente si è limitata a svolgere “considerazioni astratte sulla disciplina” invocata, senza mai entrare nel dettaglio della sentenza impugnata. Non è stato effettuato alcun confronto critico con le argomentazioni della Corte d’Appello. In pratica, il ricorso non spiegava perché, nel caso specifico, la motivazione dei giudici di secondo grado fosse errata, illogica o carente. Si è trattato di una critica generica, non ancorata alla realtà processuale del caso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è lapidaria e istruttiva. Un ricorso, per essere ammissibile, non può essere una semplice riproposizione di tesi legali o una generica lamentela. È necessario che l’appellante instauri un dialogo critico con la decisione che contesta. Bisogna individuare i passaggi specifici della motivazione ritenuti errati e spiegare in modo puntuale le ragioni di tale errore, che sia esso una violazione di legge o un vizio logico.
Nel caso in esame, la difesa non ha superato questa soglia. Non avendo affrontato “minimamente” la motivazione della Corte d’Appello, il ricorso è stato giudicato incapace di attivare il giudizio di legittimità della Cassazione. La conseguenza diretta è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Non è sufficiente avere ragione nel merito; è indispensabile saper articolare le proprie ragioni in modo tecnicamente corretto. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso per Cassazione deve essere un atto chirurgico, mirato a demolire punto per punto la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. Qualsiasi approccio generico o astratto è destinato a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità del ricorso, con conseguente spreco di tempo e risorse economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “aspecificità”, in quanto la ricorrente ha formulato considerazioni legali astratte senza confrontarsi criticamente con la specifica motivazione della sentenza della Corte di Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa decisione sulla redazione di un ricorso in Cassazione?
Insegna che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici che contestino puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, evitando critiche generiche o astratte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42997 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42997 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione di legge e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 e delle attenuanti generiche;
Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto la ricorrente, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina invocata, non si è minimamente confrontata con la motivazione della Corte di appello sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
n Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.