Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25996 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1096/2025
CC – 11/07/2025
Relatore –
R.G.N. 13914/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Bulgaria il 07/11/1987
avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per il
giudizio;
lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha chiesto di annullare lÕordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciandosi , investita dell’impugnazione di NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 489 cod. pen., ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il reato estinto per prescrizione.
Avverso il provvedimento ricorre lÕimputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale eccepisce la nullitˆ della sentenza emessa senza l’instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Il ricorrente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022.
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La fattispecie in esame esula dallÕambito applicativo della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022 che ha dichiarato lÕillegittimitˆ costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., dellÕart. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Il caso in rassegna, difatti, presenta rilevanti peculiaritˆ.
LÕimputato è stato condannato in primo grado per il reato di cui allÕart. 489 cod. pen. consistito nellÕuso di una patente falsa, recante la sua fotografia.
Con lÕatto di appello, lÕimputato, pur se ha chiesto formalmente il proscioglimento, ha dedotto unicamente di aver concorso nella falsificazione di un documento (e quindi di non essersi limitato a usarlo), sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimitˆ che valorizza proprio lÕapposizione della fotografia del soggetto per ricavarne lÕapporto concorsuale.
QuellÕatto di appello era inammissibile per carenza di interesse, dato che nella sostanza richiedeva di dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, senza ricadute concrete favorevoli per lÕimputato.
A differenza dellÕipotesi interessata dalla pronuncia della Corte costituzionale, in questo caso la Corte di appello era legittimata a pronunciare una ordinanza ex art. 591 cod. proc. pen. per dichiarare inammissibile lÕappello per carenza di interesse e quella inammissibilitˆ sarebbe rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
La Corte di appello, invece, ha adottato una decisione favorevole allÕimputato poichŽ ha fatto prevalere la causa di estinzione del reato sulla causa di inammissibilitˆ dellÕimpugnazione.
A queste condizioni non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa, nŽ del giusto processo: nella pacifica assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. neppure invocate dal ricorrente, lÕimputato non ha interesse a proporre ricorso per cassazione per ottenere la caducazione di una decisione a lui estremamente favorevole se confrontata con quella che avrebbe
dovuto essere adottata, vale a dire una declaratoria dellÕinammissibilitˆ dellÕappello con conseguentemente esecutivitˆ della condanna di primo grado.
Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso l’11/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME