Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3191 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3191 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 29/10/1978
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliar che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius la pena inflitta, a seguito dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 640, comma 2-bis cod. pen., e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di cui agli ar (capo 1), 640 (capo 2) e 497-bis (capo 3) cod. pen., commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso;
premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell’interesse dell’imputato il giorno 1 ottobre 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all’udienza del giorno 9 ottobre 2024 (ar 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
considerato che entrambi i motivi di ricorso – con cui si denunciano il vizio di motivaz e la violazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena, in particolare a seguito dell’esclusione della già menzionata aggravante – sono manifestamente infondati in quanto la Corte distrettuale ha ridotto da giorni quindici a giorni dieci di reclusione l’aumento ex art. 81, comma , cod. pen. relativo al delitto di cui al capo 2., dando conto in motivazione (allorché ha esc presupposti per concedere le attenuanti generiche) della negativa personalità dell’imputato, grava da numerosi precedenti penali, anche specifici, ed evidenziandone la pervicacia palesata dalla commissione dei fatti di cui è stato ritenuto responsabile (compreso quello in discorso), ossia pe tramite di un iter che ha indicato in maniera congrua gli elementi rientranti nel novero di quel previsti dall’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti nell’esercizio del potere discrezi riservato al giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), a fortiori in considerazione del carattere assertivo delle doglianze sulla pena prospettate con l’atto di appello e del fatt l’aumento applicato è contenuto (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME Rv. 282269 – 01); né tale argomentazione può essere ritualmente censurata in questa sede per il tramite degli assunti generici contenuti nel ricorso; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. delle spese
Così deciso il 09/1042024.