Inammissibilità del ricorso: quando l’impugnazione è destinata a fallire
L’inammissibilità del ricorso è un concetto cruciale nel diritto processuale penale. Significa che un’impugnazione non viene nemmeno esaminata nel merito dalla Corte di Cassazione perché presenta vizi che ne impediscono la valutazione. Un’ordinanza recente ci offre un esempio lampante di come motivi di ricorso manifestamente infondati portino a questa declaratoria, con conseguenze economiche per chi ricorre.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Messina per il reato previsto dall’articolo 343 del codice penale (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario), decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di condanna, sperando in un annullamento o in una riforma della decisione dei giudici d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso processuale del ricorrente in modo netto e definitivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato. La Corte ha ritenuto che la censura sollevata dal ricorrente fosse manifestamente infondata. Questo termine tecnico indica che le argomentazioni erano così palesemente prive di pregio giuridico da non meritare un’analisi approfondita.
Nello specifico, i giudici di legittimità hanno osservato come la Corte d’Appello avesse già motivato la sua decisione in modo logico, coerente e puntuale. La sentenza impugnata aveva giustificato adeguatamente sia la congruità del trattamento sanzionatorio applicato, sia la sussistenza della recidiva contestata all’imputato. Di fronte a una motivazione così solida e priva di vizi evidenti, il tentativo di metterla in discussione in Cassazione si è rivelato un’iniziativa sterile e, in definitiva, controproducente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando un ricorso si basa su critiche generiche o palesemente prive di fondamento contro una sentenza ben motivata, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo conferma la condanna, ma aggiunge un’ulteriore sanzione economica, come dimostra la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. Per questo, è essenziale che ogni impugnazione sia supportata da argomentazioni giuridiche serie e pertinenti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla motivazione della sentenza d’appello?
La Corte ha stabilito che la sentenza d’appello aveva motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia la congruità della sanzione applicata sia la sussistenza della recidiva contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29766 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 343 cod. pen. è inammissibile perc avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla congruità de trattamento sanzionatorio statuito nella sentenza di prime cure, quanto all sussistenza della recidiva contestata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024