Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20574 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20574 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CATANZARO il 17/12/1998 NOME nato a FORLI’ il 05/07/1997
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
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visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi di COGNOME NOME e NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
Ritenuto che i comuni motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di
cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché
generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione.
La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato di resistenza in
ragione della strumentalità della condotta (la fuga in auto) al fine di ostacolare l’attività
pertinente al pubblico ufficio o servizio in corso (cfr. Sez. 6, n. 37959 del 04/05/2005,
COGNOME, Rv. 232246), ostacolo, nel caso, comprovato dalle concrete modalità dell’azione svoltasi nel corso dell’inseguimento che gli operanti avevano posto in essere avendo
constatato che gli imputati si erano impossessati del portafoglio del conducente di un veicolo al quale si erano avvicinati.
E’ manifestamente infondato il rilievo sulla pena applicata che, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., è stata rideterminata (rispetto a quella di mesi sei irrogata in primo grado, con le generiche equivalenti) in mesi quattro di reclusione;
E’ manifestamente infondato, infine, il motivo di ricorso sulla prescrizione poiché al termine ordinario di prescrizione del reato di resistenza, nel caso commesso il 6 marzo 2017, vanno sommati – ai fini del computo termine massimo e non essendo intervenuta prescrizione cd. intermedia- le sospensioni: il termine di prescrizione non decorrerebbe, pertanto, prima del 4 febbraio 2026.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara GLYPH inammissibili GLYPH ricorsi GLYPH e GLYPH condanna GLYPH i GLYPH ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presiden,te elatrice