Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
L’inammissibilità del ricorso per cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più tecnici del procedimento penale. Con una recente sentenza, la Suprema Corte ha fornito un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi possano portare a una declaratoria di inammissibilità, confermando le misure cautelari a carico di un indagato per reati legati agli stupefacenti. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale che, in sede di riesame, aveva parzialmente riformato un precedente provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari. Inizialmente, all’indagato era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e spaccio (art. 73 d.P.R. 309/90). Il Tribunale, pur confermando la gravità indiziaria, aveva sostituito la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari.
Contro questa decisione, il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
Il ricorso si fondava su tre principali argomentazioni, tutte ritenute dalla Corte di Cassazione non meritevoli di accoglimento.
Primo Motivo: Attualità delle Esigenze Cautelari
La difesa sosteneva un’illogicità nella motivazione del Tribunale, che da un lato riconosceva l’attività lavorativa svolta dall’indagato dal 2021, ma dall’altro riteneva ancora sussistenti e concrete le esigenze cautelari. Secondo il ricorrente, il lavoro stabile avrebbe dovuto eliminare la necessità di una misura restrittiva.
Secondo Motivo: Partecipazione all’Associazione
Si contestava la sussistenza di gravi indizi in merito al reato associativo. La difesa evidenziava che nessun collaboratore di giustizia aveva menzionato l’indagato in relazione alla piazza di spaccio e che lo stesso, pur ammettendo i reati-fine (lo spaccio), aveva sempre negato di far parte di un’associazione criminale.
Terzo Motivo: Ruolo di Pusher e Vedetta
Infine, il ricorso criticava l’attribuzione cumulativa del ruolo di spacciatore (pusher) e di vedetta, ritenendola illogica.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in toto, smontando punto per punto le argomentazioni difensive.
In primo luogo, il motivo relativo alla partecipazione associativa è stato giudicato generico. La Corte ha sottolineato come la valutazione del Tribunale non si basasse solo sulle dichiarazioni di collaboratori (o sulla loro assenza), ma su prove concrete emerse dai servizi di video-ripresa. Queste immagini documentavano l’attività costante dell’indagato come vedetta e spacciatore nella piazza di spaccio, elementi sufficienti a configurare il vincolo associativo ai fini cautelari. Anche il suo tentativo di fuga durante un arresto in flagranza è stato considerato un elemento a carico.
Il terzo motivo, relativo al doppio ruolo, è stato liquidato come inammissibile per totale assenza di argomentazione a supporto.
Infine, il primo motivo, riguardante le esigenze cautelari, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che il Tribunale aveva correttamente valutato l’attività lavorativa, tanto da attenuare la misura dal carcere agli arresti domiciliari. Tuttavia, tale attività non poteva cancellare l’elevato grado di pericolosità sociale dell’indagato, desumibile dal fatto che le condotte criminose erano state commesse mentre era già sottoposto alla misura della libertà vigilata. L’aver intrapreso un lavoro non è sufficiente a elidere un giudizio di pericolosità così radicato e dimostrato.
Conclusioni
La sentenza ribadisce principi fondamentali in materia di ricorso per cassazione e misure cautelari. L’inammissibilità del ricorso scatta quando i motivi sono generici, non si confrontano specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato o sono manifestamente infondati. In questo caso, la Corte ha confermato che la valutazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari si basa su un’analisi complessiva degli elementi, inclusi i riscontri oggettivi come le video-riprese, e non può essere scalfita da critiche generiche. La decisione insegna che un’attività lavorativa, seppur positiva, non cancella automaticamente un giudizio di pericolosità, ma può al più contribuire ad attenuare la misura restrittiva applicata.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono del tutto privi di argomentazione, generici, o manifestamente infondati, cioè quando non affrontano in modo specifico le ragioni della decisione impugnata o si basano su argomenti palesemente errati.
Un’attività lavorativa stabile è sufficiente per annullare una misura cautelare?
No. Secondo la sentenza, un’attività lavorativa può essere un elemento positivo per attenuare la misura cautelare (ad esempio, passando dal carcere agli arresti domiciliari), ma non è di per sé sufficiente ad annullarla se persistono gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di reiterazione del reato, specialmente se le condotte illecite sono state commesse mentre il soggetto era già sottoposto a misure di controllo come la libertà vigilata.
Come viene valutata la partecipazione a un’associazione criminale ai fini delle misure cautelari?
La valutazione non si basa esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Elementi oggettivi come le emergenze provenienti da servizi di video-ripresa, che mostrano una partecipazione attiva e continuativa alle attività di un gruppo criminale (ad esempio, come pusher o vedetta in una piazza di spaccio), sono considerati sufficienti per sostenere la gravità indiziaria per il reato associativo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41810 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41810 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 09/04/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha parzialment riformato la ordinanza cautelare emessa in data 4 marzo 2024 dal Giudice per indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME co quale al predetto è stata applicata la custodia in carcere in relazione ai d cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, applicando la misura arresti domiciliari.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore NOME COGNOME che con atto di ricorso deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione ritenuta attualità e concretezza delle esigenze cautelari rispetto al rilievo d stessa ordinanza alla attività lavorativa svolta dallo stesso indagato dal 2 oggi.
2.2. Con il secondo motivo manifesta illogicità della motivazione in relazi alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 in quanto nessuno dei collaboratori parla dell’indagato in rela alla piazza di spaccio del Locu, abitando il ricorrente da sempre in quel qua poco distante da INDIRIZZO e, pur avendo ammesso in sede di interrogatori reati-fine, ha negato la partecipazione all’associazione.
2.3. Con il terzo motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione cumulativa posizione di pusher e vedetta.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’ar comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 202 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indi
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il preliminare secondo motivo è genericamente proposto rispetto all valutazione indiziaria che ha tenuto conto, ai fini della sussistenza del v associativo, delle emergenze provenienti dal servizio di video-ripresa con pre descrizione dei movimenti dell’COGNOME che si adoperava diuturnamente qual vedetta o quale pusher della piazza di spaccio di INDIRIZZO, fino ad essere colto
in data 10/9/2020, in flagranza di reato, pur sfuggendo all’arresto guadagna la fuga.
Il terzo motivo, anche esso preliminare, è inammissibile in quanto del tu privo di qualsiasi argomentazione.
Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto alla incensurabile valutazione che ha consentito di ritenere, base della attività lavorativa svolta dal ricorrente dal 2021 ad oggi, il super della presunzione di adeguatezza esclusiva della misura carceraria, c attenuandosi la misura originariamente applicata, in costanza dell’ineccepi giudizio sulla sussistenza degli indici di pericolosità positivamente riscontra da ultimo quello rappresentato dall’aver realizzato le condotte criminose me era sottoposto alla libertà vigilata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 25/09/2024.