Inammissibilità Ricorso: Quando la Rinuncia Blocca la Giustizia
L’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rappresenta un concetto fondamentale nel nostro ordinamento giuridico. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. Sez. 5 Num. 4580 Anno 2025) ci offre un chiaro esempio pratico di come la volontà della parte ricorrente possa determinare l’esito di un procedimento, ancor prima che i giudici entrino nel merito della questione. Questo caso illustra come la rinuncia espressa a un’impugnazione porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo di fatto il percorso giudiziario.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda ha origine da una complessa serie di provvedimenti legati alla detenzione di un individuo in regime speciale (ex art. 41-bis Ord. pen.). Inizialmente, il Magistrato di sorveglianza aveva concesso al detenuto di tenere un “dispositivo di lettura musicale già autorizzato”. Questa decisione era stata contestata dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
Il Tribunale di sorveglianza, in un primo momento, aveva respinto il reclamo dell’amministrazione. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una precedente sentenza, aveva annullato tale ordinanza, rinviando la questione a un nuovo esame da parte dello stesso Tribunale di sorveglianza.
In sede di rinvio, il Tribunale ha cambiato orientamento, accogliendo il reclamo dell’Amministrazione penitenziaria e, di fatto, revocando il permesso inizialmente concesso al detenuto.
Il Ricorso in Cassazione e la successiva Rinuncia
Contro quest’ultima decisione, il detenuto, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge processuale. Parallelamente, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato una requisitoria scritta, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
Il colpo di scena arriva però successivamente: con una dichiarazione autografa inviata via PEC alla Cancelleria della Corte, il ricorrente ha espressamente rinunciato al ricorso. La motivazione di tale scelta risiedeva nel fatto che la direzione dell’istituto penitenziario aveva comunque dato esecuzione al provvedimento che gli era favorevole, rendendo priva di interesse la prosecuzione del giudizio di legittimità.
Analisi sulla inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia formale. Questo atto ha un’importanza cruciale nel processo. La rinuncia all’impugnazione è una manifestazione di volontà che estingue il diritto di contestare la decisione. Di conseguenza, viene a mancare quello che tecnicamente è definito “interesse ad agire”, ovvero la necessità concreta e attuale di ottenere una pronuncia da parte del giudice.
Quando questo interesse svanisce nel corso del procedimento, si parla di “sopravvenuta carenza di interesse”. Il processo, nato per risolvere una controversia reale, non può proseguire per mere questioni di principio o astratte. La rinuncia del detenuto, motivata dal raggiungimento del suo obiettivo pratico (l’esecuzione del provvedimento a lui favorevole), ha reso il ricorso privo di scopo.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte Suprema ha basato la sua decisione sull’osservazione diretta della dichiarazione di rinuncia. Poiché il ricorrente ha formalmente e volontariamente ritirato la sua impugnazione, è venuta meno la condizione essenziale per la prosecuzione del giudizio. L’interesse a ottenere una decisione sulla legittimità del provvedimento impugnato non esisteva più, poiché lo stesso ricorrente aveva manifestato di non averne più bisogno.
Di conseguenza, i giudici hanno concluso che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile proprio per la sopravvenuta carenza di interesse. Questa declaratoria impedisce qualsiasi esame nel merito delle questioni sollevate nell’atto di ricorso originario. La Corte, in sostanza, non si è pronunciata su chi avesse ragione o torto, ma si è fermata a un livello preliminare, constatando che non c’era più una controversia da risolvere.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: non c’è giurisdizione senza interesse. Un ricorso, anche se fondato, non può essere esaminato se la parte che lo ha proposto rinuncia espressamente o se l’interesse a una decisione viene meno per altri motivi. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Centralità della volontà della parte: La decisione di proseguire o meno un’impugnazione è nelle mani del ricorrente, che può decidere di interromperla in qualsiasi momento.
2. Economia processuale: Si evita di impegnare le risorse della giustizia per esaminare questioni che non hanno più un impatto concreto sulla situazione del ricorrente.
3. Irreversibilità della rinuncia: Una volta formalizzata, la rinuncia al ricorso è un atto che chiude definitivamente la possibilità di riesaminare quel provvedimento in quella sede.
In conclusione, il caso dimostra come la strategia processuale e le vicende extra-processuali (come l’esecuzione di un provvedimento) possano influenzare direttamente l’esito di un giudizio di legittimità, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso che prescinde da ogni valutazione di merito.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha presentato una formale e espressa rinuncia all’impugnazione, facendo così venire meno il suo interesse a ottenere una decisione nel merito.
Cosa significa sopravvenuta carenza di interesse?
Significa che, durante il corso del processo, è venuta a mancare la necessità pratica e concreta per la parte di ottenere una sentenza. In questo caso, l’interesse è venuto meno perché il ricorrente ha ottenuto l’esecuzione del provvedimento che desiderava e ha quindi rinunciato al ricorso.
Qual è l’effetto della rinuncia al ricorso da parte dell’imputato?
L’effetto principale è che il ricorso non può più essere esaminato dalla Corte. Ciò comporta una declaratoria di inammissibilità, che impedisce ai giudici di valutare i motivi dell’impugnazione e chiude definitivamente il procedimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4580 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4580 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 05/11/1984
avverso l’ordinanza del 06/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 24 gennaio 2023, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila aveva rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila, in accoglimento del reclamo proposto da NOME COGNOME sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., gli aveva consentito di detenere in permanenza un «dispositivo di lettura musicale già autorizzato».
1.1. Con sentenza n. 9669 in data 19 ottobre 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza.
1.2. Con ordinanza in data 6 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, in qualità di giudice del rinvio, ha accolto il reclamo presentato dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 678 cod. proc. pen.
In data 13 giugno 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3.1. Tanto premesso, deve osservarsi che, con dichiarazione autografa pervenuta in Cancelleria, via PEC, in data 9 settembre 2024 COGNOME ha espressamente rinunciato al ricorso per cassazione, avendo la direzione dell’istituto penitenziario messo in esecuzione il provvedimento di reclamo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 20 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente