Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27299 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME e lo stesso difensore per COGNOME NOME e COGNOME NOME con unico atto, hanno proposto ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Caltagi (di condanna degli stessi per concorso in furto pluriaggravato, con la recidiva qualificata, in Mi il 12/8/2011), ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen. e ridetermi pena, confermando nel resto;
che, con successiva memoria, il difensore di COGNOME ha ribadito le censure, insistendo per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., p proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a bas della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 870 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, con il motivo con il quale si è dedotta la violazione dell’art. 649 proc. pen., in relazione alla recidiva, le difese hanno prospettato un enunciato ermeneutico palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, sez. 5, n. 32679 del 13/6/2018, COGNOME, Rv. 273490-01; sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721-01; sez. 4, n. 44610 del 21/9/2023, COGNOME, Rv. 285267-01);
che, con riferimento al trattamento sanzioNOMErio, le valutazioni inerenti al diniego de generiche, al riconoscimento della recidiva, al giudizio di bilanciamento e al diniego del benefi della sospensione condizionale sono state agganciate ai parametri legali di riferimento, le relat doglianze risultando del tutto reiterative e prive del necessario confronto con le ragioni d decisione;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p. condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.