Inammissibilità Ricorso: Quando le Censure sono Manifestamente Infondate
L’analisi di un’ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità, in particolare riguardo alla inammissibilità del ricorso. Questo concetto è fondamentale nel nostro ordinamento, poiché delinea i confini entro cui la Suprema Corte può intervenire, distinguendo le questioni di diritto da quelle di fatto, riservate ai giudici di merito. Il caso in esame, deciso con ordinanza del 24 ottobre 2025, illustra perfettamente come la manifesta infondatezza delle censure proposte dal ricorrente conduca a una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze processuali ed economiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un soggetto proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il nucleo della controversia ruotava attorno alla corretta qualificazione giuridica di un fatto, specificamente se potesse rientrare nell’ipotesi di lieve entità prevista dall’articolo 628, comma 2, del codice penale. La Corte d’Appello, nel decidere, si era attenuta ai principi espressi da una precedente sentenza rescindente della Cassazione e da una significativa pronuncia della Corte Costituzionale (la n. 84 del 2024). Sulla base di questi riferimenti, aveva escluso la possibilità di riconoscere la minore gravità del fatto, compiendo una valutazione basata sulla natura, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
L’Applicazione dei Principi della Corte Costituzionale
Nel caso specifico, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente recepito le indicazioni della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 84 del 2024. Quest’ultima aveva ampliato lo spazio valutativo del giudice di merito nel determinare la lieve entità del fatto. La Corte territoriale ha quindi esercitato questo potere discrezionale in modo giuridicamente corretto, coerente e privo di vizi logici, rendendo la sua valutazione incensurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e dirette. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le censure sollevate erano manifestamente infondate. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio e delle circostanze del fatto, un’attività che esula completamente dalle competenze del giudice di legittimità. La Corte ha ribadito che il giudizio di merito, se immune da manifeste incongruenze logiche e giuridicamente corretto, non può essere oggetto di sindacato.
L’Insindacabilità del Giudizio di Merito
Un punto centrale della motivazione è l’insindacabilità del giudizio di merito. La Corte d’Appello aveva ponderato la natura, la specie, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, concludendo per l’impossibilità di applicare l’attenuante della lieve entità. Questa valutazione, essendo frutto di un’analisi fattuale ben argomentata, non si presta a essere riesaminata dalla Cassazione. Qualsiasi tentativo di farlo si tradurrebbe in una richiesta di rivalutazione del fatto, inammissibile in questa sede.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono significative. In primo luogo, viene riaffermata la distinzione netta tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. Chi intende proporre ricorso per cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non tentare di ottenere una terza valutazione del merito. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze onerose: ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve quindi da monito sull’importanza di formulare ricorsi fondati su censure pertinenti e non meramente ripetitive delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte dal ricorrente erano manifestamente infondate, ovvero consistevano in una richiesta di rivalutazione dei fatti già correttamente esaminati dalla Corte d’Appello, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Quale ruolo ha avuto la valutazione sulla ‘lieve entità del fatto’ nella decisione?
La valutazione sulla ‘lieve entità del fatto’ è stata centrale. La Corte d’Appello aveva escluso questa ipotesi con un giudizio di merito ritenuto dalla Cassazione giuridicamente corretto, logico e coerente. Poiché questa valutazione è insindacabile in sede di legittimità, le critiche del ricorrente su questo punto sono state respinte come infondate.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37307 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37307 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate, atteso che nel caso, la Corte del merito, attendendosi puntualmente alle indicazioni di principi spese dalla sentenza rescindente alla luce della sentenza additiva della Cote cost. n. 84 del 2024 e in considerazione dello spazio valutativo derivante proprio dal tenore della detta sentenza di annullamento in punto di concreto accertamento della lieve entità del fatto alla luce della natura della specie, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione, ha, con giudizio di mer giuridicamente corretto, coerente con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immune da manifeste incongruenze logiche, escluso la possibilità di ascrivere le condotta del ricorrent all’ipotesi tenue di cui al comma 2 dell’art. 628 cp nel suo vigente contesto definito all’esito citata sentenza n. 84 del 2024 con valutazione di merito che , così resa, no si presta a sindacato da parte di questa Corte rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa d Ile ammende.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.