Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11055 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11055 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Francia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 25/09/2025 dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25/09/2025, il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame da COGNOME NOME, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa, nei suoi confronti, dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in relazione al reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità. Si censura l’erroneo riferimento del G.i.p.
alla tipologia di sostanza sequestrata, trattandosi di marijuana e non di hashish, ed il carattere meramente congetturale – non essendo stata espletata la consulenza tecnica – RAGIONE_SOCIALE valutazioni espresse dal Tribunale in ordine al superamento della soglia dei due chilogrammi di THC (individuata dalle Sezioni Unite Biondi), anche in considerazione della diversa e maggiore concentrazione di principio attivo che differenzia l’hashish dalla sostanza sequestrata al ricorrente.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il difetto di interesse alla censura della sola aggravante, e comunque per il mancato confronto con il percorso motivazionale dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Risulta invero preliminare ed assorbente il rilievo – evidenziato anche nella requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO – del difetto di interesse, in capo al COGNOME, alla proposizione del ricorso.
Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull’an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508 – 01).
Nella specie, appare evidente che l’applicazione o meno dell’aggravante non incide sulla legittimità dell’applicazione al COGNOME della misura custodiale in carcere, mentre ogni ulteriore approfondimento sul tema – con particolare riguardo all’eventuale superamento del termine di fase di cui all’art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. – non potrà che essere oggetto di apposita istanza volta a far dichiarare la perdita di efficacia della misura.
Solo per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che il Tribunale, con motivazione immune da rilievi deducibili in questa sede, aveva comunque ritenuto legittima l’applicazione dell’aggravante pur in assenza del deposito della consulenza, facendo leva su dati – neppure contestati in ricorso – ricavati da fonti internazionali secondo cui la potenza media della cannabis in foglie/infiorescenze si aggira ormai da alcuni anni intorno all’il% di THC, percentuale considerevolmente diversa da quella (5%) assunta come parametro dalla nota sentenza Biondi RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Suprema Corte.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del COGNOME, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27 gennaio 2026