Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22012 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 15/01/2021 dal Tribunale di Vibo Valentia
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/01/2021 (dep. 30/05/2022), il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 93 segg. (capo A) e 53, 64 seg., 71 seg. (capo B) d.P.R. n. 380 del 1981, a lui ascritti – in concorso con il direttore dei lavori COGNOME NOME – quale committente delle opere meglio specificate in rubrica, realizzate in zona sismica
senza previo avviso all’Ufficio Tecnico Regionale, in assenza di progetto redatto da tecnico abilitato e di previa denuncia al Comune o al predetto ufficio tecnico.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo la omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis, tempestivamente formulata.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, condividendo i rilievi formulati dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Risulta preliminare ed assorbente, nella fattispecie in esame, la genericità delle deduzioni poste a sostegno della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., effettivamente ignorata dal Tribunale.
La difesa ricorrente si è infatti limitata a dedurre l’insussistenza di condizioni ostative all’applicazione della causa di non punibilità, e a richiamare “un orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole all’applicazione della norma anche nel caso di abusi edilizi considerando che l’abuso commesso dall’imputato era in parziale violazione del progetto e non in mancanza del permesso di costruire” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Si tratta di un rilievo distonico rispetto all’imputazione ascritta al COGNOME, che non contempla infatti il reato di costruzione in assenza di concessione (avendo egli ottenuto concessione in sanatoria: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), bensì le contravvenzioni concernenti la violazione della normativa antisismica e di quella in tema di costruzioni in conglomerato cementizio, le quali – per costante giurisprudenza – non sono suscettibili di sanatoria (cfr. ad es. Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, COGNOME, Rv. 270792 – 01: «in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio»).
L’assoluta assenza di deduzioni relative alla effettiva possibilità di beneficiare della causa di punibilità, con riferimento alle specifiche imputazioni ascritte al COGNOME, rende il ricorso inammissibile, ove si tenga conto che proprio l’impossibilità di sanatoria costituisce un elemento centrale di valutazione, nell’apprezzamento dei presupposti applicativi dell’art. 131-bis cod. pen. Nella giurisprudenza di questa suprema Corte, infatti, si è avuto modo di chiarire che «ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violaz urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell’intervento abusivo – data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – costituisce solo uno dei
parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, i mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o men di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell’intervento» (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 – 01, la quale, in applicazione del principio, ha escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità nel caso di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica e in materia di conglomerato in cemento armato).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 febbraio 2023
Il Presidente