Inammissibilità Ricorso 131-bis: Quando la Valutazione di Merito è Insindacabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel processo penale: i limiti del giudizio di legittimità rispetto alle valutazioni di merito effettuate dai giudici dei gradi precedenti. Il caso in esame riguarda l’inammissibilità ricorso 131-bis, offrendo spunti cruciali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto e sul ruolo della Corte Suprema nel sindacare tali decisioni.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, norma che prevede la non punibilità quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. A suo avviso, la Corte territoriale aveva errato nel negare il beneficio, basandosi su una valutazione dei fatti che il ricorrente riteneva ingiusta, anche alla luce di decisioni diverse in procedimenti analoghi a suo carico.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità Ricorso 131-bis
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla natura del giudizio di legittimità, che non consente una nuova e autonoma valutazione dei fatti di causa. I giudici supremi hanno chiarito che il loro compito non è sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare la presenza di eventuali vizi logici o violazioni di legge nella motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ritenuto le deduzioni del ricorrente manifestamente infondate per due ragioni principali.
1. L’Insindacabilità della Valutazione di Merito
In primo luogo, la Cassazione ha sottolineato che la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello non presentava vizi logici evidenti. Il giudice di merito aveva escluso non solo l’oggettiva tenuità del fatto, ma aveva anche evidenziato una condizione ostativa cruciale: la reiterazione delle condotte da parte dell’imputato. Secondo la Suprema Corte, una volta che il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e coerente per la sua decisione, questa non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Le diverse valutazioni operate in altri procedimenti per fatti analoghi sono state considerate del tutto irrilevanti, poiché ogni processo ha una sua autonomia.
2. Le Conseguenze dell’Inammissibilità
In secondo luogo, e come diretta conseguenza della manifesta infondatezza, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, quantificata in 3.000,00 euro, ritenuta equa in ragione delle questioni sollevate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’accesso all’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è rimesso a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che diventa insindacabile se correttamente motivata. Per chi intende impugnare una sentenza, è fondamentale concentrarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici della motivazione) piuttosto che tentare di ottenere una nuova valutazione del quadro fattuale. La declaratoria di inammissibilità, infatti, non solo pone fine al processo, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice sulla ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.)?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una diversa ed autonoma rivalutazione dei fatti. Il suo compito è limitato a verificare se la decisione del giudice di merito sia affetta da evidenti vizi logici o da errori di diritto. Se la motivazione è coerente, la valutazione resta insindacabile.
Qual è il ruolo della ‘reiterazione delle condotte’ nell’applicazione dell’art. 131-bis c.p.?
La reiterazione delle condotte è considerata una ‘condizione ostativa’, ovvero una circostanza che impedisce l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, anche se il singolo episodio fosse di per sé lieve.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33479 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33479 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRENO il 29/06/1991
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G. 15610/25
ritenuto che le deduzioni sviluppate in tema di 131-bis cod. pen. sono manifestamente infopdate lavendo la Corte di merito escluso non solo l’oggettiva tenuità del fatto, ma anche ravvisato la condizione ostativa della reiterazione delle condotte, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, essendo del tutto irrilevanti le difformi valutazioni operate in altro procedimento per fatti analoghi;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente