Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13913 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13913 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LANCIANO il 30/04/1996
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato av viso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e dato atto della tardività della memoria
inviata;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 640 cod. pen., è indeducibile poiché
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica
analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio
comprovante il reato di truffa contestatogli);
che tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura
delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente
valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio
motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così d ciso in Roma, il 07/03/2025 Il Con igliere Estensore