Inammissibilità Ricorso 131-bis: la Cassazione Fissa i Paletti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi criteri applicati dalla Corte di Cassazione nel valutare i ricorsi. In particolare, la decisione si concentra sull’inammissibilità del ricorso 131-bis, ribadendo come la genericità dei motivi e la presenza di specifici elementi ostativi, quali precedenti penali e violazioni di misure, precludano non solo l’accoglimento della richiesta ma anche la sua stessa disamina nel merito. Questo caso sottolinea l’importanza di formulare un ricorso specifico e pertinente, evitando di sollecitare una rivalutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, proponeva ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa era la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva errato nel non concedergli tale beneficio. Il ricorso, tuttavia, veniva presentato per contestare una decisione che, secondo i giudici di merito, era già ampiamente giustificata da elementi negativi a carico dell’imputato.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso 131-bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una duplice argomentazione. In primo luogo, ha evidenziato la natura del tutto generica del motivo proposto, e in secondo luogo, ha confermato la correttezza della valutazione compiuta dal giudice di merito riguardo agli elementi che impedivano l’applicazione della causa di non punibilità.
La Genericità del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Legittimità
I giudici hanno sottolineato che il ricorso era meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, l’istanza era tesa a sollecitare una ‘rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie’, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al sindacato di legittimità, ovvero al controllo sulla corretta applicazione della legge e non sul riesame dei fatti.
Gli Elementi Ostativi alla Tenuità del Fatto
La Corte ha confermato che la decisione del giudice di merito era fondata su argomenti giuridici corretti. Nello specifico, erano stati considerati ostativi all’applicazione dell’art. 131-bis:
* I plurimi precedenti penali dell’imputato.
* La sua sottoposizione a una misura di prevenzione personale.
* La violazione della prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione, avvenuta per due volte in un arco temporale di soli 15 giorni.
Questi elementi, complessivamente considerati, delineavano un profilo di pericolosità sociale e di non occasionalità del comportamento illecito, incompatibile con il beneficio della particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si radicano nel principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso 131-bis scatta quando questo non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni o a chiedere un inammissibile riesame del merito. La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse correttamente vagliato e disatteso le richieste della difesa, basando il proprio convincimento su elementi concreti e giuridicamente rilevanti. La presenza di precedenti e la violazione di misure cautelari sono state considerate prove sufficienti a escludere la ‘tenuità’ del comportamento, rendendo superflua ogni ulteriore discussione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito per la difesa: un ricorso in Cassazione deve essere tecnicamente impeccabile, focalizzato su vizi di legittimità e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti. L’accesso all’art. 131-bis è precluso a chi manifesta una certa inclinazione a delinquere, come dimostrato da precedenti penali e dal mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è generico, se si limita a riproporre motivi già respinti senza argomentazioni nuove, o se richiede una rivalutazione dei fatti, attività che esula dalla competenza della Corte di Cassazione.
Quali fattori possono impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’applicazione dell’art. 131-bis può essere esclusa in presenza di elementi ostativi come plurimi precedenti penali, la sottoposizione a misure di prevenzione personale e la violazione di prescrizioni giudiziarie, poiché indicano una non occasionalità del comportamento illecito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4403 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che ha ritenuto ostativi i plurimi precedenti dell’imputato, la sua sottoposizione a misura di prevenzione personale e la violazione della prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione per due volte nell’arco temporale di 15 giorni (si veda pagina 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.NI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023