Inammissibilità Ricorso 131-bis: Quando un Appello è Troppo Generico?
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 967/2024 offre un’importante lezione sulla precisione richiesta nei ricorsi legali, in particolare quando si discute della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il caso ha portato a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso 131-bis presentato da un imprenditore, a causa della genericità dei motivi addotti. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni che hanno guidato i giudici supremi.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di bancarotta semplice documentale, previsto dall’art. 217, comma 2, della Legge Fallimentare. In secondo grado, la Corte d’Appello di Brescia aveva parzialmente riformato la sentenza iniziale: pur confermando la colpevolezza dell’imputato, aveva escluso l’aggravante della recidiva (art. 99, comma 4, c.p.) data la natura colposa del reato, rideterminando di conseguenza la pena.
Non soddisfatto della decisione, l’imprenditore, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era incentrato sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Corte sull’Inammissibilità Ricorso 131-bis
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, bollandolo come inammissibile per genericità. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi.
Mancato Confronto con la Ratio Decidendi
Il primo punto critico evidenziato dai giudici è stata la totale assenza di un confronto specifico con la ratio decidendi della sentenza d’appello. La Corte territoriale aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis motivando la sua scelta sulla base dell'”abitualità del comportamento” dell’imputato. Questa abitualità era stata desunta dalla “reiterata commissione di reati della stessa indole”, in particolare “delitti in ambito fiscale e societario”.
Il ricorso, invece di contestare nel merito questa valutazione, si era limitato a riproporre la richiesta senza smontare l’argomentazione centrale della corte inferiore. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle istanze precedenti, ma deve attaccare specificamente le ragioni giuridiche della decisione che si impugna.
Assenza di Allegazioni Specifiche
Il secondo motivo di inammissibilità risiede nella mancanza di “specifica e documentata allegazione delle ragioni in fatto e in diritto”. Il ricorrente aveva fatto un generico richiamo alla legge 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia), che ha introdotto modifiche alla disciplina dell’istituto, ma senza spiegare come e perché tali innovazioni fossero pertinenti e decisive nel suo caso specifico. Un semplice riferimento normativo, slegato da un’argomentazione puntuale, non è sufficiente a fondare un valido motivo di ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile perché eludeva il nucleo della questione. La Corte d’Appello aveva chiaramente identificato nell’abitualità della condotta un ostacolo insormontabile all’applicazione della causa di non punibilità. L’art. 131-bis c.p., infatti, esclude dal suo ambito di applicazione i comportamenti abituali. Il ricorso, non affrontando questo punto cruciale, si è rivelato privo della specificità richiesta dalla legge. Per la Cassazione, non è sufficiente lamentare un’errata applicazione della legge; è necessario dimostrare, punto per punto, perché il ragionamento del giudice precedente è errato, confrontandosi direttamente con le sue motivazioni.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo slegato dal contesto decisionale. La declaratoria di inammissibilità del ricorso 131-bis in questo caso serve da monito: per ottenere una revisione da parte della Corte di Cassazione, è indispensabile formulare censure precise, pertinenti e supportate da argomentazioni logico-giuridiche che si confrontino direttamente con la ratio decidendi della pronuncia contestata. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a fallire prima ancora di essere esaminato nel merito, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. In particolare, non si è confrontato specificamente con la motivazione della sentenza d’appello e non ha fornito argomentazioni dettagliate in fatto e in diritto a sostegno della propria tesi.
Qual era il motivo per cui la Corte d’Appello aveva negato l’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto?
La Corte d’Appello aveva negato il beneficio basandosi sull'”abitualità del comportamento” dell’imputato, desunta dalla commissione reiterata di altri reati della stessa indole, specificamente “delitti in ambito fiscale e societario”.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 967 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 967 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BERGAMO il 12/05/1972
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con la sentenza in data 27 gennaio 2023, la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 217, comma 2, L. Fall. (fatto commesso in Brescia il 20 aprile escludendo la contestata e ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., in ragione dell matrice colposa della bancarotta semplice documentale e, per l’effetto, rideterminando la pena inflitta;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico: I.) vuoi in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia, «l’abitualità del comportamento tenuto dall’imputat stante la reiterata commissione di reati della stessa indole»: segnatamente, «delitti in ambi fiscale e societario» (cfr. pag, 3 della sentenza impugnata); II.) vuoi in quanto articolato senza specifica e documentata allegazione delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della censura mossa, non potendosi dire pertinente il richiamo alla legge 150/2022 con riguardo alle innovazioni apportate alla disciplina dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente