Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7948 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7948  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a TUNISI (TUNISIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi;
ricorsi trattati con il contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 comma 8 d. Igs. 137/20
RITENUTO IN FATTO
 Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Venezia ha riformato parzialmente la pronuncia con cui il GUP di Verona aveva condannato alla pena di giustizia i due imputati per reati di rapina, lesioni personali, sequestro di persona, porto ingiustificato di arma e vio di domicilio. In appello si era proceduto alla rideterminazione della pena correggendo due dist errori in cui era incorso il primo giudice nel calcolo della pena.
Gli imputati hanno presentato ricorso formulando i seguenti motivi.
2.1 COGNOME Ouajdi con il primo e con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale (art. 600 lett. b) cod. proc. pen.) per violazione della regola del ne bis in idem tanto in relazione al reato di sequestro di persona che a quello di violazione di domicilio. Sotto il primo pr evidenzia che la privazione della libertà della persona offesa è cronologicamente sovrapponibil all’esecuzione della rapina e si è risolta in una delle forme di manifestazione di violenza
stessa; sotto il secondo profilo, la violazione di domicilio è assorbita dall’aggravante comm n.3 bis dell’articolo 628 c.p..
Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio. Innanzitutto, si sos il giudice non ha considerato la condotta dell’imputato che ha espresso pentimento cercando di risarcire il danno; inoltre è stata indebitamente negata l’attenuante del danno di partic tenuità per la brutalità dell’aggressione, vale a dire per un parametro che esula dal perim dell’attenuante. Altrettanto dicasi per l’applicazione del duplice aumento per la continuazio per la recidiva contestata. Si tratta di contraddizioni tanto più evidenti alla luce del fa giudice dell’appello ha diminuito la pena valorizzando la modestia del danno patrimoniale, scuse ed il tentativo di risarcimento.
2.2 COGNOME NOME NOME presentato ricorso lamentando innanzitutto il rigetto di un proposta di concordato che poi è stata sostanzialmente recepita dalla corte che ha procedut alla rideternninazione della pena nei termini che erano stati indicati dalle parti.
Con il secondo motivo si lamentano tutti i vizi motivazionali evidenziando che erroneamente giudici abbiano ritenuto sussistente la rapina propria anziché impropria considerando le fina concrete della sottrazione alla persona offesa dei cellulari. Manca tuttavia ogni analisi de necessario per supportare l’ipotesi di rapina impropria.
Con ulteriori motivi si lamenta la mancata applicazione dell’articolo 116 c.p. (3), il ma assorbimento del reato di sequestro di persona e del reato di violazione di domicilio nell’ip di rapina (4 e 5), la erronea applicazione della recidiva (6) ed infine la commisurazione d sanzione (7).
Con memoria inviata a mezzo PEC il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi in parte generici ed in part consentiti.
Va preliminarmente affrontata la eccezione inerente alla carente, contraddittoria ed illo motivazione dell’ordinanza reiettiva del concordato, formulata con il primo motivo di ric dall’imputato COGNOME.
Occorre innanzitutto sottolineare che questa sezione, GLYPH con GLYPH recente pronuncia (Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023 Imp. Suma Rv. 284869 – 01) ha preso posizione, in senso favorevole, sulla questione inerente alla possibilità di ricorrere per cassazione avver provvedimento di rigetto della proposta di concordato in appello. In tale pronuncia, che in que sede si intende ribadire, si osservava che il rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis proc. pen. va considerato ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all’esito d giudizio poiché l’illegittimo diniego si risolve in un “vulnus” al diritto di difesa del ledendone l’interesse ad accedere a un trattamento sanzionatorio di favore determinato dall’accordo tra le parti.
Ammessa quindi in linea di principio la possibilità di contestare in questa sede il respingim dell’istanza, occorre vedere in concreto quali ragioni di critica vengano avanzate. La Corte pre atto che esse si sostanziano nella triade dei vizi motivazionali scolpiti nell’art. 606 lett. poiché si evoca contraddittorietà ed illogicità (non manifesta illogicità, in verità) (quanto meno nella rubrica del motivo) la carenza motivazionale.
Effettuato l’accesso agli atti negli stretti limiti necessari alla soluzione della q processuale sottoposta (operazione consentita a questa Corte: con riguardo alle questioni d natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto -Sez. U, n. 42792 de 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) si rileva che all’udienza 17 novembre 2022 venne dall’imputato effettivamente depositata istanza di concordato ‘consentita’ dal AVV_NOTAIO Procuratore Genera e che la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ne uscì dopo 50 minuti limitandosi accogliere l’istanza ed ordinando la prosecuzione dell’udienza.
La Corte osserva che ogniqualvolta la contestazione dell’ordinanza reiettiva della proposta concordato involga profili motivazionali, vi può essere la necessità di integrare la motivaz del provvedimento reiettivo a mezzo della motivazione del provvedimento unitamente al quale il primo viene impugnato. Infatti, la Corte può trovarsi nella condizione di dover rigettare l’ preliminare di concordato non per ragioni di formali (mancanza di procura, errori di calc mancanza del consenso del Procuratore Generale, errori di calcolo, etc) ma per motivi che ineriscono al merito del trattamento sanzionatorio (misura della pena concordata, sussistenz delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti, esito del giudiz bilanciamento, prognosi di ricaduta nel reato, sussistenza della recidiva, etc.) in relazi quali l’espressione di un rifiuto motivato potrebbe inevitabilmente comportare una anticipazio di giudizio e conseguentemente essere fonte di una incompatibilità.
Nel caso specifico, il collegio giudicante ha respinto, senza sostanzialmente motivare n merito, il proposto concordato ma ha successivamente reso evidente, nella motivazione, le ragioni per cui la proposta non poteva ritenersi adeguata. Rispetto alla istanza di concord formulata dalla difesa dell’COGNOME, infatti, risulta dalla sentenza che non vi fos condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la pena base è stat determinata in misura superiore a quella proposta con il concordato.
Alla luce di quanto osservato, quindi, il primo motivo del ricorso di COGNOME ri manifestamente infondato poiché non vi sono né carenza né contraddittorietà né illogicità del motivazione (e tanto meno manifesta illogicità), vizi motivazionali evocati solo genericamen dalla difesa dell’imputato. In particolare, in relazione alla denunciata contraddittorietà piuttosto che al provvedimento interlocutorio di rigetto dovrebbe se mai riferirsi alla sent Ma a ben vedere essa non sussiste poiché vi è nella motivazione della sentenza ampia giustificazione delle ragioni per cui alcuni aspetti della proposta di concordato (atten generiche; riduzione della pena) non fossero meritevoli di accoglimento. Né si chiarisce qua siano le ragioni di illogicità del provvedimento impugnato.
Il primo motivo di ricorso è pertanto generico e manifestamente infondato.
Passando al merito, l’identità dei temi trattati in diversi dei motivi comuni consen tracciare la strada per una risposta comune sulle questioni condivise.
2.1 Le difese deducono coralmente l’assorbimento del sequestro di persona e della violazione di domicilio nel reato di rapina aggravata ex art.628 comma 3 n. 3-bis (motivi 1 e 2 del rico COGNOME, 4 e 5 del ricorso COGNOME COGNOME).
I motivi sono manifestamente infondati, per le ragioni correttamente indicate nella sentenza a pg.5 ed a pg.6. Di assorbimento si può parlare laddove vi sia una significativa sovrapposizion delle condotte che si manifesta nella unicità ed unitarietà della azione che va a colpire div oggetti giuridici. In tali casi, l’ordinamento, per ragioni concettuali ovvero anche solo contin evita l’overcharging ritenendo assorbito, in tutto o in parte una condotta nell’altra (ad esempi le percosse, ma non le lesioni, nella violenza della rapina). Tuttavia, nel caso concreto, co spiega la Corte d’appello con accertamento in fatto non assoggettabile a revisione in questa sede, la azione lesiva ha avuto inizio con l’ingresso non consento nell’appartamento ove l persona offesa aveva trovato rifugio per finalità del tutto diverse dalla rapina, la cui idea nella mente dei due correi, è ben successiva. Le due condotte rimangono concettualmente distinte. All’assorbimento delle varie condotte nella rapina osta un’ulteriore circostanz effetti, come opportunamente valorizzato dalla Corte, mutano le persone offese dei vari reati Se vittime del reato di violazione di domicilio furono (in quanto titolari di un sull’appartamento) NOME COGNOME e NOME COGNOME, a subire le lesioni e la privazione di libertà fu soltanto NOME COGNOME COGNOME. La circostanza che tutte tre le per offese siano state vittima della rapina aggravata (COGNOME e NOME COGNOME per aver subito la minaccia, NOME COGNOME la violenza) non ‘unifica’ condotte concettualmente e strutturalmente distinte.
2.2 Con il secondo ed il terzo motivo, COGNOME ripropone questioni già esaminate ed escluse, con motivazione adeguata, dal giudice di primo grado e dalla Corte d’appello. Si trat della ricostruzione del fatto, predicata dal difensore dell’imputato nel senso della ra impropria piuttosto che propria e del (conseguente) concorso atipico dell’COGNOME, che perciò meriterebbe, in applicazione del secondo comma dell’art.116 c.p., un trattamento sanzionatorio più mite. Viene denunciata la triade dei vizi motivazionali della sentenza che non ha operato tal senso.
I due motivi, qui trattati en bloc per semplicità espositiva, sono manifestamente infondati.
Pur evocando i tre vizi motivazionali dell’art.606 lett. e) c.p.p., il motivo sostanzialmente l’errata ricostruzione del fatto, proponendone una alternativa ma entrando così consapevolmente o meno, nel territorio della valutazione del fatto, che spetta alla giurisdizi di merito, non a quella di legittimità. Ma siamo in presenza di un duplice confor apprezzamento di merito, sorretto soprattutto in secondo grado da motivazioni approfondite. I motivi non considerano che non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione d fatti più plausibile e che le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi
materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti che sono solo q dell’art.606 lett. e) c.p.p. (tra le tante, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 Rv. 262965 Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto definita, e le sole critiche possibili nel giudizio di legittimità sono la carenza, la contrad e la manifesta illogicità (e non la mera illogicità, come indicato nei motivi ora in esame). di tutto questo apparato concettuale vi è nei motivi 3 e 4 del ricorso COGNOME, che perta sono carenti sul punto. Oltre ad essere carenti, i motivi sono anche generici in quanto non confrontano con quel passaggio della pronuncia di secondo grado (pg.6), ove la Corte d’appello illustra le ragioni per cui va esclusa la lettura frazionata proposta dal ricorrente, riport dichiarazioni della COGNOME e di COGNOME da cui si ricava, stando alla lettua fattan piena adesione di COGNOME anche alla condotta sottrattiva alla quale ha prestato convinta collaborazione” (nome in maiuscolo nell’originale, n.d.r.).
2.3 Per concludere, tutti i motivi formulati dagli imputati in relazione ai profili sanzi peccano di genericità e non sono consentiti (6 e 7 di COGNOME, 5 di COGNOME). In particola per il COGNOME, i vari profili di lagnanza hanno già trovato risposta nella decisione d’appello in relazione alla mancata concessione delle generiche (per un profilo -quello dei precedenti- co cui la difesa non si confronta) che per l’attenuante ex art. 62 n.4 c.p. per il profilo del speciale tenuità (che non è sufficiente dato che la disposizione di legge prevede, oltre a modestia del lucro, “…che l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità”; la rapin provocato, oltre allo spossessamento, un danno fisico assai rilevante, come accertato dalla sentenza). Infine, concettualmente errato -e perciò manifestamente infondato- è l’ultimo profi sollevato dalla difesa ove si afferma che sarebbe “manifestamente ill0CliC0 -a parere di questo difensore- il duplice aumento per la continuazione ai sensi dell’art.81. cpv C.D. e per la recidiva contestata operato dal piudice del pravame” (grassetto e sottolineato nell’originale), attesa la diversità funzionale degli istituti.
Osservazioni analoghe valgono per gli argomenti difensivi formulati in tema di trattamento sanzionatorio da COGNOME che si risolvono in generiche considerazioni sulla funzione dell recidiva e sulla condizione dell’imputato senza considerare che tanto la valutazione sull’ent della pena che sul riconoscimento della recidiva ovvero delle circostanze attenuanti generiche s fondano su valutazioni di merito che si sottraggono a giudizio di legittimità, se congruamen motivate. Con l’aggiunta, anch’essa negletta nel ricorso, che il giudice non è tenuto a valut ogni profilo personologico ovvero attinente al fatto, ancorché eventualmente emergente dagli atti o sottoposto alla sua attenzione, essendo sufficiente che egli indichi il parametro idon fondare la propria decisione fornendone adeguata giustificazione.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 26 ottobre 2023
Il Con igliere relatore
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Il Presidente