Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14377 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14377 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Laterza il 28/10/1969 COGNOME NOME nato a Lecce il 14/01/1985
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE di APPELLO di LECCE
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori, Avv. NOME COGNOME del foro di Brindisi, in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME del foro di Lecce per il Lezzi e Avv. NOME COGNOME del foro di Matera in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME del foro di Matera per il
COGNOME che hanno concluso riportandosi ai rispettivi motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza del 28/02/2024 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Lecce del 06/07/2023, appellata da NOME COGNOME e NOME COGNOME ha rideterminando la pena nei confronti del primo e confermato nel resto la pronuncia impugnata, in relazione alla condanna per rapina
aggravata e lesioni aggravate di cui ai capi 1) e 2) nonché per due truffe aventi ad oggetto la compravendita di autovetture di cui ai capi 3) e 4).
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME sono articolati tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 628 cod. pen. per l’insussistenza del requisito dell’altruità del bene, posto che la rapina aveva avuto ad oggetto un’autovettura che non era di proprietà della vittima ma che risultava intestata allo stesso COGNOME, circostanza ritenuta irrilevante dai giudici di merito e che giustificava, invece, la qualificazione del fatto in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell’art. 393 cod. pen., posto che l’azione violenta era finalizzata ad acquisire il possesso di un bene proprio.
Con il secondo motivo si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen. e il vizio di motivazione circa l’elemento soggettivo dei reati di truffa, in quanto dall’istruttoria espletata non era emersa la prova dei raggiri finalizzati alla conclusione del contratto di vendita della vettura, venendo in rilievo semmai un’attività decettiva successiva all’accordo negoziale; in ogni caso, quand’anche si ritenesse accertata l’iniziale volontà di non adempiere all’obbligazione di pagamento del prezzo pattuito, la fattispecie integrerebbe semmai un’ipotesi di insolvenza fraudolenta ai sensi dell’art. 641 cod. pen.
Con il terzo motivo si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante gli elementi positivi di valutazione (l’ammissione di responsabilità per le truffe, le indicazioni per conseguire il recupero del mezzo).
3.2. Nell’interesse di NOME COGNOME sono articolati due motivi di ricorso.
Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione circa la valutazione delle emergenze processuali per il delitto di rapina aggravata, atteso che il riconoscimento da parte della persona offesa era avvenuto a distanza di tempo dai fatti e vari elementi inducevano ad escludere la presenza accanto al COGNOME durante l’aggressione.
Il secondo motivo censura la rideterminazione della pena, posto che la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche aveva determinato una riduzione della pena inferiore ad un terzo, a differenza di quanto stabilito dal primo giudice, sia pure a seguito di un erroneo calcolo nel bilanciamento.
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
I ricorsi presentano profili che consentono una trattazione congiunta per ragioni di ordine sistematico.
I ricorrenti reiterano, infatti, censure attinenti all’affermazione d responsabilità per la rapina aggravata e alla determinazione del trattamento sanzionatorio (in particolare, per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva, ove contestata).
Per il primo profilo è appena il caso di richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità della valenza probatoria del singolo elemento (ex multis Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01).
Nel caso, poi, come quello di specie, di cosiddetta “doppia conforme” sull’accertamento di responsabilità, il vizio di travisamento della prova – neanche denunciato dai ricorrenti – può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, COGNOME, Rv. 280155-01); situazioni processuali estranee alle stesse allegazioni di parte.
Ciò premesso, il primo e il secondo motivo del ricorso del COGNOME e il primo motivo del ricorso del COGNOME costituiscono all’evidenza una richiesta di rivalutazione del giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e sulla scelta d giudici di merito tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti; valutazione non
sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione.
Con argomenti immuni da censure – proprio perché plausibili e conformi alle risultanze degli atti acquisiti al giudizio in ragione del rito – è stato evidenziat come dalle dichiarazioni delle persone offese è risultato che gli imputati si siano accordati per commettere una serie di truffe nel settore del commercio delle autovetture, attraverso un meccanismo consolidato (utilizzo in fase di trattative di utenze telefoniche sempre diverse, intestate a cittadini stranieri; pagamento del prezzo mediante titoli non idonei all’incasso o falsi, per entrare in possesso dei veicoli; accredito di somme di denaro senza trasferimento delle auto promesse in vendita).
Inoltre, le dichiarazioni rese da NOME COGNOME vittima della rapine e delle lesioni, hanno consentito di accertare come il COGNOME ed il COGNOME non esitassero a utilizzare mezzi violenti per realizzare i propri scopi illeciti; la vittima non solo h riconosciuto gli aggressori (anche il COGNOME, la cui fotografia gli era stata mostrata solo in un secondo momento e non nell’immediatezza dei fatti) ma ha riportato lesioni, refertate presso il pronto soccorso, compatibili con il pestaggio descritto.
La sentenza di primo grado, in particolare, ricostruisce in termini lineari la condotta delittuosa in relazione a ciascun reato (la truffa perpetrata ai danni di NOME COGNOME il 19 agosto 2021, la rapina e le lesioni ai danni del COGNOME del 14 aprile 2022, la truffa in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME del 20 aprile 2022 – pagine da 2 a 8); la corte territoriale, esaminando i rilievi difensivi reiterati in questa sede, ha ribadito la corretta qualificazione giuridica della condotta decettiva, peraltro non oggetto di impugnazione in appello, con la ulteriore conseguenza della non deducibilità per la prima volta in cassazione di rilievi attinenti all’accertamento di responsabilità per le truffe.
Quanto alla rapina ha correttamente rilevato che il COGNOME aveva conseguito il passaggio di proprietà dell’auto per effetto della truffa automobilistica (consegna di un assegno non incassabile e bonifico senza effettivo accredito) e che il COGNOME aveva ancora il possesso del bene, sì che la violenza esercitata nei confronti di quest’ultimo era finalizzata ad ottenere un profitto ingiusto, ossia a perpetrare il risultato della condotta truffaldina mediante l’acquisizione del mezzo non solo giuridica ma anche materiale.
I rilievi sul trattamento sanzionatorio sono generici e, comunque, manifestamente infondati.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche al COGNOME è stato giustificato con la personalità negativa di costui, desumibile dalla recidiva qualificata
contestata, secondo un criterio di valutazione discrezionale non censurabile in sede di legittimità.
Per quanto riguarda il COGNOME non sussiste alcuna violazione del principio del divieto di
reformatio in pejus, avendo il primo giudice determinato la pena base
per il delitto di rapina in anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa, per cui – non considerando le aggravanti per la prevalenza delle attenuanti
e la riduzione di un terzo – la pena risulterebbe di tre anni, mesi nove, dieci giorni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa; a fronte degli stessi criteri di calcolo, la
corte di appello ha determinato la pena base in misura inferiore, in anni tre, mesi sei ed euro 1.200, di multa, procedendo poi agli aumenti per la continuazione e
alla riduzione per il rito.
5. L’inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc.
pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della
somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 06/02/2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente