Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6788 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6788 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/10/2025 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 l’istanza di riesame avanzata nell’interesse NOME COGNOME, poiché essa sarebbe stata proposta a mezzo posta elettronica certificata mediante invio ad un indirizzo di posta diverso da quello indicato dal provvedimento del DGSIA.
2. Il ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deduce violazione di legge sostanziale e processuale poiché l’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 prevederebbe l’inammissibilità solo qualora l’atto sia trasmesso ad un indirizzo PEC “non riferibile all’ufficio giudiziario” ch emesso il provvedimento impugnato, laddove l’indirizzo a cui nel caso di specie è stata trasmessa l’istanza sarebbe un indirizzo istituzionale e corrispondente all’ufficio giudizia competente. L’invio a tale diversa casella, dunque, in quanto comunque appartenente allo stesso dominio e ufficio, costituirebbe al più un’irregolarità. L’interpretazione adottata Tribunale, insomma, comprimerebbe irragionevolmente il diritto di difesa in contrasto con i principi costituzionali e con la giurisprudenza di legittimità sul punto, anche alla luce del che l’atto avrebbe pienamente raggiunto lo scopo.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.La proposizione del ricorso per cassazione “per saltum” contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva rende inammissibile la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 311 comma 2, ultimo alinea, cod. proc. pen.; e tale epilogo si verifica anche caso di inammissibilità del ricorso proposto o nell’ipotesi di rinuncia, in quanto median il ricorso diretto per cassazione si consuma il mezzo di gravame del riesame, secondo una scelta del ricorrente che per ragioni di economia processuale ritiene maggiormente utile, a garanzia del proprio diritto, il giudizio innanzi al giudice di legittimità (sez.6, n. 1 15/05/1992, COGNOME, Rv.191259). La giurisprudenza di legittimità ha pure condivisibilmente chiarito che, in tema di impugnazioni contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la proposizione del ricorso immediato per cassazione rende inammissibile la richiesta di riesame, pur se già presentata, indipendentemente dalla vicenda del ricorso stesso, connessa alla ritualità o meno della presentazione, all’eventuale resipiscenza del ricorrente, alla deduzione di motivi di annullamento consentiti o meno (sez.1, n. 3166 del 11/01/2012, COGNOME, Rv. 251778; sez. 1, n. 2049 del 08/05/1992, COGNOME, Rv. 190865).
1.1. Consta al collegio che, nell’ambito del medesimo procedimento penale, lo stesso difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, in data 31 ottobre 2025 abbia promosso ricorso per cassazione “diretto” per violazione di legge, a norma dell’art. 311 comma 2 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal RAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE di Enna dr.ssa RAGIONE_SOCIALE il 21 ottobre 2025; tale ricorso è stato peraltro trattato, dinanzi a questa stes sezione, all’udienza del 17 dicembre 2025. Il ricorso per cassazione de quo è stato presentato quando era già stata depositata, in data 22 ottobre 2025, con le modalità controverse di cui si discetta in questa sede, la richiesta di riesame al Tribunale di Caltanissetta.
1.2. Ne viene che, persino a prescindere dalla regolarità e tempestività del deposito dell’istanza di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. contro il medesimo provvedimento, quest’ultima impugnazione incidentale deve considerarsi geneticamente inammissibile, a mente del citato art. 311 comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen.
2.Altro profilo di inammissibilità, a norma dell’art. 87 bis comma 7 d. Igs. n. 150 del 202 deve in ogni caso essere ravvisato a riguardo delle modalità di deposito dell’istanza di riesame e, di conseguenza, della manifesta infondatezza delle ragioni dedotte con il motivo di ricorso, dal momento che, come puntualmente osservato dal AVV_NOTAIO generale nella sua requisitoria scritta, le Sezioni unite penali di questa Corte, con sentenza del 11 dicembre 2025, di cui è nota l’informazione provvisoria, hanno affermato che, nel sistema disciplinato dall’ar 87 bis comma 7 d. Igs. n. 150 del 2022, è inammissibile l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto d direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, “fermo restando l’ammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco ma comunque riferibile all’ufficio giudizia competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell’elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale riferibile all’ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il de dell’impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività”.
Nel caso di specie, l’indirizzo a cui è stato inoltrato l’atto di impugnazione, pur rife all’ufficio giudiziario, non è compreso nell’elenco allegato al decreto direttoriale del 9 novemb 2020, ed è comunque diverso da quello a cui, secondo tale decreto, avrebbe dovuto essere inviata l’impugnazione, ovvero EMAIL .. D’altro GLYPH canto, GLYPH il GLYPH ricorrente GLYPH si GLYPH è GLYPH limitato GLYPH a GLYPH sostenere GLYPH che GLYPH l’indirizzo EMAIL sarebbe riferibile all’ufficio ad quem, circostanza che non è sufficiente a dimostrare che l’atto d’impugnazione sia tempestivamente pervenuto, eventualmente ex post, ad uno degli indirizzi inclusi nell’elenco allegato al Decreto del DGSIA del 9 novembre 2020.
3.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, versando il ricorrente in colpa nella redazione dei motivi, anche al versamento dell’importo di euro 3000 a beneficio della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 14/01/2026
Il c nsigliere estensore
Il Presidente