Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11212 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Lecce;
avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 12/09/2023;
nel procedimento relativo a:
COGNOME NOME nato a Mesagne il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del GLYPH Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione di misure alternative alla detenzione avanzata da NOME COGNOME con riferimento alla pena residua di anni uno, mesi sette e giorni undici di reclusione, di cui all’ordine di esecuzione (e contestuale sospensione della pena) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi n. SIEP 17NUMERO_DOCUMENTO e notificato il giorno 3 marzo 2023.
Avverso il provvedimento in questione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insist per l’annullamento del decreto.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 47 e ss. Ord. pen. osservando che nel provvedimento impugnato è stato indicato soltanto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 3 marzo 2023, aveva concesso la detenzione domiciliare sostitutiva in relazione alla pena di anni tre di reclusione inflitta ad NOME COGNOME con sentenza pronunciata dal medesimo Giudice il 7 giugno 2018 e che, quindi, la domanda di concessione di misure alternative per la pena di cui all’ordine di esecuzione sospeso era inammissibile, omettendo in tal modo di decidere ritenendo assorbente la statuizione del Giudice per le indagini preliminari.
2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione omessa non avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza esplicitato le ragioni per le quali la domanda di misure alternative era inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, risulta fondato (ed assorbente) il secondo motivo considerato che, effettivamente, dal provvedimento impugnato non è dato comprendere le ragioni per le quali è stata dichiarata inammissibile l’istanza di NOME COGNOME.
In particolare, non è stato spiegato se la inammissibilità era derivante – ai sensi dell’art.70 1.689/1981, come sostituito dall’art.71 d.lgs. 150/2022 – dalla entità della sommatoria della pena per la quale era stata già disposta la misura sostitutiva (pari ad anni tre di reclusione) con quella di anni uno, mesi sette e
giorni undici di reclusione, di cui all’ordine di esecuzione della Procura Repubblica presso il Tribunale di Brindisi sopra indicato, oppure se si sia rit che l’ammissione alla misura sostitutiva avesse riguardato anche la pena sospe di cui al medesimo ordine di esecuzione.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato co trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per l’ulteriore co
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degl atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per l’ulteriore corso. Così deciso 1’8 febbraio 2024.