Inammissibilità: i limiti del ricorso in Cassazione
L’Inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli per chi intende impugnare una sentenza davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Spesso si commette l’errore di considerare il giudizio di legittimità come una sorta di terzo grado di merito, dove poter ridiscutere i fatti e le prove. Tuttavia, la funzione della Cassazione è profondamente diversa e rigorosamente limitata dalla legge.
Nel caso analizzato, la parte civile ha impugnato una sentenza di assoluzione relativa a un reato di lesioni personali gravi. La Corte d’Appello aveva già confermato la decisione di primo grado, configurando quella che tecnicamente viene definita una doppia conforme assolutoria. Il ricorrente ha tentato di sollevare un vizio di motivazione, ma la sua strategia si è scontrata con i limiti invalicabili del sistema giudiziario italiano.
Il divieto di rilettura dei fatti
Il punto centrale della decisione riguarda l’impossibilità per la Cassazione di procedere a una rivisitazione del materiale probatorio. Il ricorrente ha prospettato una lettura delle prove differente rispetto a quella dei giudici di merito, ritenendola più adeguata. Questo approccio è però precluso in sede di legittimità.
La valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, a meno che non emerga un’illogicità manifesta o una contraddittorietà intrinseca della motivazione. La semplice proposta di una versione alternativa dei fatti non integra mai un vizio di legittimità.
La doppia conforme assolutoria
Quando due gradi di giudizio concordano sull’assoluzione dell’imputato, il margine di manovra per un ricorso in Cassazione si restringe ulteriormente. La coerenza tra le decisioni di primo e secondo grado rende la motivazione particolarmente solida e difficilmente attaccabile sotto il profilo della logica giuridica.
In questo contesto, tentare di forzare una nuova interpretazione delle risultanze processuali porta inevitabilmente alla dichiarazione di Inammissibilità. Tale esito non solo chiude definitivamente il caso, ma comporta anche conseguenze economiche non trascurabili per chi ha promosso il ricorso senza i presupposti necessari.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione richiamando la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite. È stato chiarito che esula dai poteri della Cassazione quello di rileggere gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Il vizio di motivazione non può essere utilizzato come espediente per sollecitare un nuovo esame del merito della causa.
Il ricorso è stato giudicato privo di specificità intrinseca, limitandosi a riproporre questioni di fatto già ampiamente vagliate e risolte nei precedenti gradi di giudizio. La mancanza di un reale vizio di legittimità ha reso l’impugnazione del tutto improcedibile.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la Cassazione è un giudice delle leggi, non dei fatti. Chi decide di intraprendere questa strada deve essere consapevole che non potrà ottenere un nuovo processo, ma solo un controllo sulla correttezza giuridica di quello già svolto.
L’esito di questo procedimento serve da monito sulla necessità di una valutazione tecnica rigorosa prima di procedere con un ricorso. L’Inammissibilità comporta infatti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se richiede alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti o le prove, attività che è riservata esclusivamente ai giudici di merito e non spetta alla sede di legittimità.
Cosa accade se si perde un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende come sanzione per l’impugnazione infondata.
Cosa si intende per doppia conforme assolutoria?
Si riferisce al caso in cui sia il giudice di primo grado che quello d’appello abbiano emesso una sentenza di assoluzione basata sulle medesime valutazioni dei fatti e delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1000 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1000 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la parte civile NOME COGNOME ricorre, agli effetti civili, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di assoluzione, per insussistenza del fatto, di NOME rispetto al reato di lesioni personali gravi;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione circa la sussistenza del reato e la responsabilità a fini risarcitori, si esaurisce nella rivisitazione del materiale probatorio, prospettando una lettura difforme da quella esposta nella “doppia conforme assolutoria”; tuttavia esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022