Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47300 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47300 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma
nel procedimento a carico di
CONSIDERA NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 10 ottobre 2022 dalla Corte di Appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che si associa al Pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Roma il 17 giugno 2014, che aveva dichiarato la responsabilità di NOME in ordine ai delitti di simulazione di reato, ricettazione, guida senza patente e in stato di ebbrezza alcolica, commessi in Roma il 21 giugno 2013, ha assolto l’imputato dal reato di guida senza patente perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e ha dichiarato gli altri reati a lui ascritti estinti per intervenuta prescrizio
2.Avverso detta sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma premettendo di avere chiesto in sede di conclusioni che l’appello proposto dall’imputato venisse dichiarato inammissibile per mancanza di specificità
e deducendo che la Corte, aveva ritenuto di prescindere dal preventivo scrutinio di inammissibilità dell’impugnazione omettendo ogni pronuncia al riguardo e aveva dichiarato prescritti i reati, senza tener conto dei principi più volte ribaditi in te di impugnazione e di inammissibilità della stessa da parte della giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In presenza di un’impugnazione generica che non espone le ragioni poste a sostegno delle censure dedotte, quale quella proposta dalla difesa del NOME, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare la inammissibilità dell’appello e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Secondo l’orientamento risalente della Corte di cassazione, che il Collegio condivide, per l’appello, come per ogni altro gravame, il combiNOME disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame. (sez. 6 n. 13261 del 6/2/2003 rv 227195).
Tale COGNOME orientamento COGNOME era COGNOME già COGNOME consolidato COGNOME all’epoca COGNOME della COGNOME proposizione dell’impugnazione e ha poi trovato ulteriore conferma ad opera delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, le quali hanno ribadito che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, COGNOME, Rv. 26882201).
Sulla scia di questo insegnamento la novella legislativa del 2017 ha innovato il contenuto dell’art. 581 cod.proc.pen. esplicitando la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione che non enunci in modo specifico i motivi con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Ciò posto, emerge dall’esame degli atti l’assoluta aspecificità dell’impugnazione proposta dalla difesa che si limitava ad invocare in modo apodittico l’assoluzione dell’imputato senza esporre le ragioni poste a sostegno di tale istanza; tale radicale aspecificità la rendeva inammissibile anche secondo i criteri di valutazione dell’epoca
e avrebbe dovuto essere rilevata dalla Corte, sollecitata al riguardo dalle conclusioni del Procuratore Generale. Ma va ricordato che l’inammissibilità dell’impugnazione può essere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi anche nel corso del giudizio di legittimità quando risulti evidente ictu ()culi, come nel caso in esame.
Né può condividersi la tesi del Procuratore Generale presso questa Corte secondo cui il rapporto processuale si era instaurato a causa della sopravvenuta depenalizzazione del reato di guida senza patente, che ha determiNOME la devoluzione del tema al giudice di appello.
Tale soluzione non può essere condivisa alla stregua dei principi ribaditi dalla Sezioni Unite di questa Corte, che anche di recente hanno osservato che la sentenza di condanna relativa a più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico. (Sez. U, Sentenza n. 6903 del 27/05/2016 Ud. (dep. 14/02/2017 ) Rv. 268965 – 01) Ciò comporta che l’impugnazione relativa ad alcuni dei reati oggetto di giudizio, non produce alcun effetto devolutivo in ordine agli altri, per i qua l’affermazione di responsabilità diventa definitiva.
Anche in presenza dell’abrogazione sopravvenuta di uno dei reati contestati, la genericità dell’impugnazione impedisce il verificarsi dell’effetto devolutivo nei confronti degli altri reati, oggetto di distinti capi della sentenza; per detti r l’inammissibilità originaria dell’appello risulta ostativa alla instaurazione del rapporto processuale comportando il passaggio in giudicato dell’affermazione di colpevolezza e la irrilevanza della sopravvenuta prescrizione, a differenza dell’abrogati° criminis, che è stata ritenuta idonea a travolgere l’ostacolo del giudicato e va rilevata d’ufficio anche in presenza di un’impugnazione inammissibile.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati contestati ai capi A, B e D, che devono invece ritenersi ormai accertati in modo definitivo, stante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sui relativi capi, con la conseguenza che dovrà farsi riferimento al trattamento sanzioNOMErio già inflitto dal tribunale.
Dalla sentenza di primo grado in atti emerge che il GIP aveva applicato previa unificazione dei reati per continuazione la pena di anni due di reclusione ed euro 3000 di multa per la ricettazione, aumentata di otto mesi di reclusione per la calunnia e di due mesi di arresto e di 750 euro di ammenda per ciascuno dei reati previsti dal Codice della Strada, operando infine la riduzione per il rito, così pervenendo alla pena finale di anni due di reclusione ed euro 3000 di multa.
La pena deve essere rideterminata eliminando solo l’aumento sanzioNOMErio previsto per il reato di guida senza patente, pari a due mesi di arresto ed euro 750 di ammenda, ridotto di un terzo per il rito. Pertanto la pena per la ricettazione, la calunnia e la residua violazione del Codice della Strada va determinata in anno uno mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2500 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di prescrizione dei reati ascritti ai capi A, B e D e, per l’effetto, ridetermina la pena inflitta in anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione e duemilacinquecento euro di multa.
Roma 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME